Sentenza del 09/03/2016 n. 4593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'ufficio aveva rimborsato al contribuente le somme versate in forza dell'iscrizione a ruolo. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la nullità della sentenza per motivazione insufficiente e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 40, sostenendo che il rimborso non esprimeva una rinuncia al giudizio né un sopravvenuto difetto di interesse, ma costituiva un adempimento obbligatorio imposto dalla legge dopo la decisione favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficientemente comprensibile e non affetta da nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. La Corte ha stabilito che il rimborso delle somme indebitamente riscosse, effettuato dall'amministrazione in esecuzione dell'obbligo previsto dalla legge, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere né implica il venir meno dell'interesse dell'ufficio alla prosecuzione del giudizio. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata, in diversa composizione, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza
Consente di impugnare in cassazione una decisione per errori nell'applicazione delle norme o per vizi processuali che ne determinino la nullità.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione
L'assenza o l'estrema carenza della motivazione determina nullità solo quando impedisce di comprendere il tema della controversia e le ragioni della decisione; non è necessaria una ricostruzione dettagliata se la decisione resta intelligibile.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto
Il requisito motivazionale delle sentenze tributarie va valutato in funzione della comprensibilità effettiva della decisione.
Art. 111, comma 6, Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
La motivazione deve consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica è valida se comunque comprensibile.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili
Le disposizioni del codice di procedura civile compatibili si applicano anche al processo tributario.
Art. 40, D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis
Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 15, il rimborso è disposto dall'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione
Il rimborso delle somme riscosse in eccedenza dopo una decisione favorevole al contribuente costituisce un'attività obbligatoria e vincolata dell'amministrazione. L'esecuzione del rimborso non comporta, da sola, rinuncia all'impugnazione o cessazione della materia del contendere.
Art. 46, D.Lgs. n. 546 del 1992
Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede che sia venuto meno in modo effettivo e definitivo l'oggetto della controversia; il mero rimborso eseguito per obbligo di legge non è sufficiente quando permane l'interesse alla decisione.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Quando la sentenza viene cassata e sono necessari ulteriori accertamenti o una nuova valutazione, la causa viene rinviata al giudice competente, che deve decidere nuovamente nel rispetto dei principi stabiliti dalla Cassazione.
Art. 1, commi 351 e 352, L. n. 244 del 2007
Disciplinano il trasferimento e l'individuazione della Commissione Tributaria Centrale competente per la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Il rimborso eseguito dall'amministrazione in ottemperanza a un obbligo legale non equivale necessariamente a una rinuncia all'impugnazione o al riconoscimento definitivo delle ragioni del contribuente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando l'oggetto della lite sia realmente e definitivamente venuto meno e non sussista più un interesse concreto alla decisione.
- Nel processo tributario, una motivazione breve non è automaticamente nulla: il vizio sussiste soltanto se la decisione è incomprensibile o non consente di ricostruire le ragioni del dispositivo.
- Quando una sentenza favorevole al contribuente impone la restituzione di somme riscosse in eccesso, l'ufficio deve procedere al rimborso senza discrezionalità; l'adempimento non pregiudica necessariamente la prosecuzione del contenzioso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede una verifica concreta dell'interesse residuo delle parti e non può fondarsi esclusivamente sull'avvenuto pagamento o rimborso.
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