Cassazione Penale, Sentenza n. 41434/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato per carenza di motivazione sul punto relativo all'art. 131-bis c.p. Avendo inoltre decorso il termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata (art. 4, comma 2, legge 110/1975), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione; dunque la condanna (ammenda di euro 1.000) è stata cancellata per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Mario Capone ha dedotto la mancanza di motivazione del Tribunale in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; in particolare la difesa aveva espressamente chiesto l'assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, ma il Tribunale ha rigettato tale richiesta senza fornire alcuna motivazione sull'implicito rigetto.
Norme richiamate
legge 110 del 1975, art. 4, comma 2
Indica la contravvenzione contestata a Capone quale fondamento del capo di imputazione; la Corte non entra nel merito della fattispecie ma la riconosce come reato contravvenzionale soggetto a prescrizione.
codice penale, art. 131-bis
La difesa aveva invocato la causa di non punibilità ex art. 131-bis; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato l'implicito rigetto di tale istanza, costituendo vizio di motivazione rilevante in cassazione.
principio della prescrizione (estintiva)
La Corte ha accertato che è decorso il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione contestata e, per tale motivo, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il difensore chiede l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), il giudice è tenuto a motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto; l'assenza di tale motivazione può costituire motivo fondato di ricorso per cassazione.
- Quando intervenuto il decorso del termine di prescrizione che estingue il reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.
- In fase di giudizio di merito è importante che la difesa formuli chiaramente e con evidenza le richieste di applicazione di cause di non punibilità e che il dispositivo contenga motivazione specifica su tali domande per evitare vizi motivazionali.
- In cassazione si può ottenere la pronuncia di estinzione del reato quando il vizio procedurale (es. mancata motivazione) si unisce al decorso della prescrizione; in tali casi il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio.
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