Cassazione Penale, Sentenza n. 24107/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione ed errata applicazione dell'art. 35-ter legge n. 354/1975 in relazione all'art. 27 Cost. e all'art. 3 CEDU (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.). Si contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza risarcitoria per i periodi di detenzione dal 06/06/1994 al 05/10/2016 per presunta decadenza (mancata proposizione della domanda entro sei mesi dalla scarcerazione del 05/10/2016). La difesa sosteneva che il provvedimento di cumulo emesso il 19/07/2022 aveva ricomposto in un unico titolo esecutivo sentenze antecedenti e successive (con riconoscimento della continuazione), perciò le detenzioni anteriori dovevano essere considerate parte integrante dell'esecuzione complessiva e non soggette a decadenza. Inoltre il ricorrente censurava il rigetto dei periodi relativi alle carcerazioni in Vibo Valentia e Palermo Pagliarelli, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente approfondito o aveva recepito acriticamente le informazioni amministrative (spazio per detenuto, ingombro arredi, ventilazione, lavabo, presenza di fumo).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha rilevato che il provvedimento di cumulo del 19/07/2022 ha determinato un'unica pena comprensiva dei periodi già scontati a titolo cautelare, per cui la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica e il termine semestrale per proporre l'azione decorre dal completamento dell'espiazione dell'unica pena. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per tardività l'istanza relativa ai periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016 e per tutti i periodi anteriori al 19/07/2022, ma doveva esaminarne il merito. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quella statuizione e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio sul merito di quei periodi. Per quanto riguarda le doglianze sui periodi di Vibo Valentia e Palermo Pagliarelli, la Corte ha ritenuto precluso in sede di legittimità l'esame di valutazioni di fatto e di merito sulle informazioni amministrative (improcedibilità del sindacato di Cassazione su tali elementi), dichiarando infondati tali motivi sotto il profilo della censura in cassazione.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 35-ter
prevede l'azione risarcitoria per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e il termine semestrale per proporre la domanda; la Corte interpreta che, quando più periodi di detenzione si riferiscono al medesimo titolo esecutivo (es. per cumulo), il termine di sei mesi decorre dal completamento dell'espiazione dell'unica pena, in quanto la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica.
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 35-bis, comma 4-bis
limita il sindacato di Cassazione sulle questioni inerenti i rimedi restitutori: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge su materie disciplinate dall'art. 35-bis, comma 4-bis, quindi non consente un sindacato esteso su valutazioni di fatto o istruttorie amministrative.
Costituzione, art. 27
richiamato come principio costituzionale in relazione alla tutela della dignità della persona privata della libertà e alla proporzionalità della pena; fondamento costituzionale delle doglianze sul trattamento detentivo.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 (CEDU)
fonte sovranazionale che tutela contro trattamenti inumani o degradanti; ragione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 35-ter per condizioni detentive non conformi.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
norma richiamata per indicare il motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della legge), ossia il mezzo processuale utilizzato per impugnare la decisione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di cumulo rende le sentenze esecutive riconducibili a un unico titolo, le detenzioni anteriori confluite in quel cumulo possono essere considerate giuridicamente continue rispetto alla detenzione successiva: il termine semestrale per proporre l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter decorre dal completamento dell'espiazione dell'unica pena.
- La sola distanza cronologica tra periodi di detenzione non è sufficiente a dichiarare decadenza: è necessario esaminare l'identità del titolo esecutivo e l'eventuale collegamento giuridico (cumulo, inserimento nei calcoli della pena definitiva).
- In sede di Cassazione, le censure su valutazioni di fatto e sull'apprezzamento delle informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria (mq per detenuto, ingombri, ventilazione, servizi, ecc.) sono, di regola, precluse; tali profili devono essere affrontati e provati davanti ai giudici di merito e, se necessari, in sede di riesame sul merito dopo il rinvio.
- Chi propone domanda risarcitoria ex art. 35-ter dovrebbe documentare sin dall'inizio sia la sussistenza del titolo esecutivo unitario (es. provvedimento di cumulo, sentenze) sia i dettagli sulle condizioni materiali di detenzione (misurazioni nette, arredi, ventilazione, presenza di fumo, bagni/lavabi) per evitare che questioni probatorie impediscano l'accoglimento.
- Se esiste incertezza sulla decorrenza del termine semestrale a causa di mutamenti successivi dei titoli esecutivi (es. cumulo riflessivo), il giudice di merito deve valutare e motivare la continuità giuridica dell'esecuzione prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività.
- In caso di accertata continuità giuridica e rinvio, il giudice di merito è tenuto a esaminare nel merito le richieste risarcitorie relative ai periodi antecedenti che sono stati ricondotti all'esecuzione unitaria.
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