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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 719/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2021 del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP del 6/04/2021 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. L'imputazione provvisoria contesta la partecipazione di ESENE al sodalizio di matrice nigeriana denominato "Black Axe" (cellula locale detta "Forum"), dedito a truffe online, clonazione di carte di credito, sfruttamento della prostituzione e altre condotte delittuose, avvalendosi di forza intimidatrice, rituali di affiliazione, sanzioni corporali e richieste periodiche di denaro. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 416-bis cod. pen. e della sua partecipazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame completa e coerente: la piattaforma indiziaria è risultata fondata su dichiarazioni del collaboratore di giustizia Johmbull Austine, su intercettazioni telefoniche, osservazioni e riscontri sulle modalità organizzative e rituali del gruppo, sugli episodi di violenza e sulle iniziative economiche (raccolta fondi, gestione delle risorse). La Corte ha confermato che il reato di associazione di tipo mafioso può essere riconosciuto anche rispetto a sodalizi stranieri delocalizzati e che non è richiesta la penetrazione massiccia nel tessuto economico locale purché vi sia l'esternalizzazione della forza intimidatrice e il controllo/assoggettamento della comunità di riferimento. Quanto alla partecipazione dell'imputato, il giudice ha ritenuto provati, con elevato grado di probabilità, elementi quali l'identificazione come "Solozzo", i frequenti contatti con il vertice Obaseki, la partecipazione a un evento rituale a Scanzano, l'organizzazione della festa del 7 luglio, e il coinvolgimento nella raccolta fondi e nella gestione di proventi illeciti. Le censure difensive sono state considerate una domanda di riconsiderazione del merito delle prove, non ammessa in sede di legittimità cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata in senso estensivo: applicabile anche a sodalizi di matrice straniera delocalizzati. Non è necessaria la prova di un controllo territoriale assoluto; è sufficiente il controllo/assoggettamento di una comunità o di un ambito territoriale o settoriale e l'impiego esternalizzato della forza intimidatrice caratteristica della mafiosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicazione delle spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche per organizzazioni straniere "delocalizzate" quando emergano struttura gerarchica, ritualità di affiliazione, violenza, richieste estorsive periodiche e collegamenti con una "casa madre" estera.
  • Non è necessario dimostrare il controllo totale di un'area geografica: è sufficiente il controllo di una comunità o di un ambito sociale identificabile in quel territorio.
  • La partecipazione individuale può essere desunta da indizi gravi e precisi quali soprannomi di vertice, frequenti e significativi contatti con i leader, partecipazione a rituali, organizzazione di eventi e gestione di risorse illecite; non serve un ruolo formalmente definito purché sussista una stabile e organica disponibilità al sodalizio.
  • Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, osservazioni di polizia giudiziaria e riscontri su episodi di violenza costituiscono elementi probatori rilevanti e valutabili in combinazione; il giudice di legittimità cautelare non rivede il merito delle valutazioni probatorie se motivate e non travisate.
  • In sede di impugnazione cautelare la censura deve dimostrare vizi logici o travisamento della prova; una semplice richiesta di diversa valutazione probatoria è, di regola, inammissibile.
  • Per i sodalizi atipici la prova dell'"esternalizzazione" della violenza e dell'intimidazione può essere circoscritta a settori del territorio o a specifiche pratiche rituali, purché dimostri la capacità di assoggettamento della collettività di riferimento.

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