Cassazione Penale, Ordinanza n. 17361/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità del motivo, ritenuto incapace di confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata sul punto del trattamento punitivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorso censurava il trattamento sanzionatorio, ma secondo la Corte le doglianze erano formulate in modo del tutto generico, con argomentazioni astratte e senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati di fatto idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata, che era invece ritenuta sufficiente, non illogica e comprensiva di un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere censurate in cassazione con doglianze astratte o generiche; è necessario confrontarsi con la motivazione concreta del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di vizio motivazionale deve essere specifica, indicando con precisione le ragioni di diritto e i dati fattuali che renderebbero illogica o carente la motivazione impugnata.
- La doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in deduzioni astratte o meramente assertive, senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito.
- Una motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio che sia sufficiente, non contraddittoria e non illogica resiste al controllo di legittimità se il ricorso non evidenzia specifiche criticità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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