Sentenza n. 605/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato l'amministrazione all'accredito complessivo di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato e disposto il pagamento complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 28 luglio 2025 e il ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attivazione della Carta con l'accredito della somma riconosciuta, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all'amministrazione, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'attivazione della Carta elettronica e l'accredito dell'importo di € 1.500,00. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e attribuendogli il compito di compiere tutte le operazioni di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessarie. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato e che al commissario, dipendente dell'amministrazione, non spetta alcun compenso. Ha invece respinto la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non applicabile in presenza della nomina del commissario ad acta, della crisi della finanza pubblica, dell'entità del debito pubblico e della complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente più uffici e soggetti esterni e caratterizzato da contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi al decisum.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché sussistevano altre ragioni ostative, tra cui la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e la complessità dell'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione esecutiva.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell'amministrazione vale ai fini della notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata, le copie conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, riconosciuta nel caso concreto anche con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, elemento valorizzato per escludere l'astreinte in ragione della complessità dell'esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione obbligata non si conformi al contenuto del decisum.
- Ai fini dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni consentono di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento, purché sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e assegnandogli un termine ulteriore per compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente dal giudice, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e la particolare complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento.
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