Cassazione Penale, Ordinanza n. 26800/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, nell'interesse dell'imputato, ha dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione lamentando violazione di legge in relazione all'art. 344-bis c.p.p. e all'art. 2, comma 4, della legge n. 134 del 2021. La censura riguardava l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, sostenendo in sostanza che il procedimento dovesse essere dichiarato improcedibile. La Corte ha però rilevato che il reato oggetto del procedimento era stato commesso il 19 febbraio 2016, dunque in epoca anteriore al 1° gennaio 2020, data dalla quale la disciplina indicata trova applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto perché l'istituto dell'improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai procedimenti per reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, mentre il fatto contestato risaliva al 19 febbraio 2016. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
L'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione non si applica ai procedimenti per reati commessi prima del 1° gennaio 2020.
art. 2, comma 4, legge n. 134 del 2021
La disciplina introdotta dalla riforma non opera retroattivamente rispetto ai reati commessi anteriormente al 1° gennaio 2020.
Massime di principio
- L'improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. ha applicazione temporale limitata ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi, secondo la disciplina transitoria della legge n. 134 del 2021.
- La deduzione di improcedibilità è manifestamente infondata quando il fatto-reato risulti commesso in data anteriore al termine di operatività previsto dalla legge.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una norma processuale non applicabile ratione temporis al fatto contestato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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