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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11457/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per tasse automobilistiche relative all’anno 2012. Dopo un primo esito favorevole al contribuente in sede di rinvio e una precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha accolto l’appello del contribuente nei confronti della Regione, riformando la pronuncia di primo grado e condannando l’ente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità. Tuttavia, nella liquidazione delle spese il giudice di rinvio ha indicato solo le spese del "presente grado di giudizio" e ha omesso di liquidare espressamente le spese del primo giudizio di appello (poi cassato). Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese del primo giudizio di appello; 2) violazione dei parametri del d.m. 55/2014, come modificato, e delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, per avere il giudice liquidato compensi asseritamente inferiori ai parametri minimi e medi senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. Ritenuto che il giudice di rinvio avrebbe dovuto liquidare le spese dell’intero giudizio di impugnazione sulla base della soccombenza globale, la Corte ha rideterminato le spese del doppio giudizio di secondo grado in complessivi € 410,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, ferme le restanti statuizioni. Ha inoltre condannato l’intimata alle spese del giudizio di cassazione e ne ha disposto la distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza; il giudice di rinvio deve provvedere alla loro liquidazione in coerenza con l’esito complessivo della lite.

  • art. 112 c.p.c.

    È censurabile l’omessa pronuncia del giudice del rinvio sulla liquidazione di una voce di spese che avrebbe dovuto essere decisa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre il vizio processuale derivante dall’omessa pronuncia o da violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    I parametri di liquidazione dei compensi professionali non sono rigidi minimi inderogabili, ma criteri orientativi.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Ha modificato i parametri di liquidazione richiamati dalla parte ricorrente.

  • artt. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione è necessaria solo quando il giudice si discosti in modo apprezzabile dai parametri tabellari di riferimento.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito, liquidando direttamente le spese.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di economia processuale e di ragionevole durata giustifica la decisione nel merito senza rinvio, se la liquidazione può essere compiuta direttamente dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio, quando la cassazione con rinvio gli devolve anche la regolazione delle spese, deve liquidare le spese dell’intero giudizio di impugnazione secondo la soccombenza globale, non limitandosi al solo grado da lui definito.
  • Se il giudice di rinvio riforma la decisione di primo grado, la liquidazione delle spese deve tener conto anche della fase del giudizio di appello che è stata oggetto di cassazione, sicché può rendersi necessaria una duplicazione della liquidazione per il doppio grado di secondo grado.
  • Nel sistema dei parametri forensi post d.m. n. 55/2014 non vige più l’inderogabilità dei minimi tariffari: i valori tabellari sono criteri orientativi e la motivazione specifica è richiesta solo per scostamenti apprezzabili dai parametri medi o per liquidazioni manifestamente anomale.
  • La liquidazione del compenso entro il range tabellare non è, di regola, sindacabile in cassazione, salvo l’ipotesi di importi simbolici o comunque lesivi del decoro professionale.
  • Quando la controversia riguarda solo il quantum della liquidazione delle spese e non servono accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c., evitando un inutile rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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