Sentenza n. 14991/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione prot. n. 2026/0004511/GEN/AMM del 27 febbraio 2026 relativo alla procedura ristretta per l’appalto di servizi di connettività ad Internet e servizi connessi - Lotto 1 di gara (riguardante i lotti 1 e 2 di appalto di cui all’art. 1, comma 1, del capitolato speciale - CIG B79787B249) - Fase 2 di procedura ristretta Sistema ASP Consip n. 5620705 - Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 131/2025 dell’11 luglio 2025 (C.Q. 26.06.2025); - in via subordinata, ove occorrendo, dell’art. nell’art. 4, comma 14, lettera b), del disciplinare relativo alla fase di presentazione dell’offerta, e dell’art. 4, paragrafo 4.1, comma 11, del disciplinare relativo alla fase di prequalifica relativi alla lex specialis di gara, ove vengano interpretati come facoltizzanti l’Amministrazione a non comunicare via PEC ai concorrenti richieste documentali essenziali ai fini della gara e provvedimenti di esclusione; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, ancorché non conosciuti quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 5 maggio 2026: - del provvedimento di aggiudicazione della gara, “verbale” n. 7 del 9 marzo 2026, prot. n. 2026/0001166/AMM del 10 marzo 2026, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.ssa Gabriella Pitucco, con il quale, a seguito della presa d’atto della positiva verifica del possesso dei requisiti, si è deliberato di aggiudicare la gara a Fastweb S.p.A., provvedimento del quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solamente il 24 aprile 2026 in quanto depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente; - del verbale n. 5 del 18 febbraio 2026, prot. 2026/0000868/AMM del 19 febbraio 2026, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.ssa Gabriella Pitucco, con il quale, a seguito della presa d’atto della mancata produzione dei documenti richiesti ad Unidata S.p.A. a comprova dei requisiti di gara, si è deliberato di escluderla dalla procedura di gara, provvedimento del quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solamente il 24 aprile 2026 in quanto depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2026: della comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. 2026/0011774/GEN/AMM del 6 maggio 2026 della Camera dei Deputati, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.ssa Gabriella Pitucco, con la quale si comunica che il soggetto aggiudicatario del lotto 1 d’appalto è stato Fastweb s.p.a., che ha offerto un “Prezzo totale complessivo” pari ad € 516.685,00 oltre IVA; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura ristretta per mancato riscontro a una richiesta di documentazione comprovante i requisiti, nonché gli atti di esclusione e aggiudicazione conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Unidata S.p.A., risultata prima graduata per il lotto 1 di una procedura ristretta per servizi di connettività ad Internet, ha impugnato il provvedimento con cui era stata esclusa per non avere prodotto entro sette giorni lavorativi la documentazione richiesta a comprova dei requisiti di gara. La richiesta e il successivo provvedimento di esclusione erano stati inseriti esclusivamente nell’Area Comunicazioni della piattaforma telematica, con una mera e-mail automatica di avviso, senza invio tramite PEC. La ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis, che prevedeva l’utilizzo del domicilio digitale per le comunicazioni relative all’aggiudicazione e all’esclusione, nonché la violazione delle regole di e-procurement, dei principi del d.lgs. 36/2023, della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 41 CEDU, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Ha inoltre sostenuto che la stazione appaltante non avrebbe potuto richiedere documenti già presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico o acquisibili mediante interoperabilità, ai sensi dell’art. 99, comma 3, del d.lgs. 36/2023. In via subordinata ha contestato l’idoneità di una comunicazione priva di prova di ricezione a far decorrere un termine perentorio cui era collegata l’esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale di esclusione, il provvedimento di aggiudicazione a Fastweb e la successiva comunicazione dell’aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a Fastweb, rilevando che, quando fu impugnata la sola esclusione, il provvedimento non indicava l’aggiudicatario né alcun beneficiario o graduatoria; la ricorrente ha poi tempestivamente esteso il contraddittorio a Fastweb dopo avere conosciuto l’aggiudicazione. Nel merito, il Collegio ha interpretato il disciplinare nel senso che le comunicazioni relative alla verifica dei requisiti, pur costituendo un segmento procedimentale autonomo, sono strettamente strumentali all’aggiudicazione e rientrano quindi tra le comunicazioni “relative all’aggiudicazione”, per le quali il disciplinare imponeva l’invio al domicilio digitale tramite PEC. La stazione appaltante, avendo introdotto tale specifica deroga alla regola generale dell’utilizzo dell’Area Comunicazioni, era autovincolata a rispettarla. Non poteva quindi invocare né la regola generale dell’art. 29 del d.lgs. 36/2023 né il principio di autoresponsabilità dell’operatore, poiché l’onere di consultare la piattaforma era stato derogato dalla lex specialis per le comunicazioni oggetto di causa. L’omesso invio tramite PEC ha reso illegittima la richiesta documentale e, conseguentemente, l’esclusione e gli atti di aggiudicazione derivati. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti; gli atti impugnati sono stati annullati ed è stata disposta, quale effetto conformativo, la riammissione della ricorrente alla gara con rinnovato avvio della fase di verifica del possesso dei requisiti. La Camera dei Deputati è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori; spese compensate tra la ricorrente e Fastweb.
Norme richiamate
art. 3.2, comma 4, del disciplinare di gara
Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; ... avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005
La clausola imponeva alla stazione appaltante di inviare tramite domicilio digitale le comunicazioni relative all’aggiudicazione e all’esclusione; tale obbligo comprendeva anche le comunicazioni concernenti la verifica dei requisiti, in quanto strumentali all’aggiudicazione.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace
La verifica del possesso dei requisiti si colloca tra la proposta e la determinazione aggiudicatoria ed è strettamente strumentale all’aggiudicazione.
art. 29 d.lgs. 36/2023
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti ... tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale ... e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale
La regola generale sull’utilizzo delle piattaforme non esclude il rispetto della diversa modalità di comunicazione prevista dalla lex specialis per specifiche categorie di atti.
art. 99, comma 3, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici documenti che comprovano il possesso dei requisiti ... se questi sono presenti nel fascicolo virtuale ... ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità
La ricorrente ha invocato il divieto di richiedere documentazione già disponibile nel fascicolo virtuale o acquisibile tramite interoperabilità; il dispositivo di annullamento è tuttavia fondato sulla violazione delle modalità di comunicazione previste dalla lex specialis.
artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. 82/2005
Le disposizioni sono richiamate dal disciplinare quale base per l’individuazione del domicilio digitale cui trasmettere le comunicazioni qualificate.
Massime di principio
- Quando la lex specialis stabilisce che determinate comunicazioni di gara, tra cui quelle relative all’aggiudicazione e all’esclusione, debbano essere inviate al domicilio digitale dell’operatore economico, la stazione appaltante è autovincolata al rispetto di tale modalità e non può sostituirla con il solo deposito nell’Area Comunicazioni della piattaforma.
- La comunicazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti dell’offerente prima dell’aggiudicazione rientra, per la sua stretta strumentalità, nel genus delle comunicazioni relative all’aggiudicazione, quando la lex specialis assoggetta queste ultime a una modalità qualificata di trasmissione.
- Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico e l’onere di consultare l’Area Comunicazioni non possono essere invocati dalla stazione appaltante per imputare al concorrente la mancata conoscenza di un atto, quando la stessa lex specialis ha previsto per quell’atto una diversa modalità obbligatoria di comunicazione.
- L’omessa osservanza della modalità di comunicazione prescritta dalla lex specialis per una richiesta documentale cui è collegato un termine perentorio di esclusione rende illegittima l’esclusione conseguente e impone la rinnovazione della fase procedimentale interessata.
- Quando viene impugnata inizialmente la sola esclusione e il relativo provvedimento non identifica l’aggiudicatario né altri beneficiari, non sussiste l’obbligo di notificare il ricorso al soggetto che solo successivamente risulti aggiudicatario; il contraddittorio deve essere esteso dopo la conoscenza dell’aggiudicazione.
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