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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 580/2025, emessa dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro in data 07/02/2025, notificata in data 10/02/2025, passata in giudicato, con la quale è stato definito il procedimento iscritto al n.10720/2024 R.G..

Giustizia amministrativa202501822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 2.000,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva accreditato la somma né contestato specificamente il titolo esecutivo o dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati si sono costituiti con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., delle regole sul deposito nei giudizi camerali e degli adempimenti di cui all’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, risultando notificata all’Amministrazione la sentenza della cui esecuzione era stata chiesta. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, valorizzando l’assenza di contestazioni specifiche e la mancata prova dell’avvenuto pagamento; secondo il principio dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi intende farli valere. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, ritenendosi applicabile per analogia la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, di nominare un commissario ad acta ai sensi del comma 4, lett. d).

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma, ritenuto tempestivo dal Collegio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione; l’adempimento è stato ritenuto documentato.

  • art. 2697 c.c.

    Pone a carico di chi li eccepisce la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi; il Ministero non ha provato l’avvenuto pagamento.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Individua la misura degli accessori riconosciuti dal giudicato, richiamata dall’art. 22 l. 724/1994.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991 quanto agli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 applicata analogicamente dal Collegio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il ricorso sia proposto nel rispetto del termine decennale e degli adempimenti previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’Amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, il giudice può accertare il perdurante inadempimento sulla base della mancata esecuzione dedotta dal ricorrente, gravando sull’Amministrazione la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la regola prevista per i giudizi relativi ai decreti Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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