Cassazione Penale, Sentenza n. 9250/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di turbativa d'asta (artt. 110 e 353 cod. pen.) contestato dal Tribunale. I motivi di ricorso denunciavano: 1) difetto di correlazione fra imputazione e fatto per cui era intervenuta la condanna in primo grado (si sosteneva che la sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità su condotte diverse da quelle contestate); 2) travisamento della prova rispetto all'asserito vantaggio competitivo derivante dalla conoscenza preliminare dei luoghi e del progetto; 3) difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; 4) errata ricostruzione delle date di dimissioni e di approvazione del progetto (tempistica); 5) violazione dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 (obbligo di astensione dei dipendenti pubblici) e contestuale eccezione sulla natura privata della Fondazione "San Giuseppe" e sulla mancanza di obbligo di astensione della Ferraiolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, avendo la Corte d'appello dichiarato estinto il reato per prescrizione, molti dei vizi di motivazione e le nullità denunciati non siano sindacabili in cassazione (richiamando orientamento consolidato). Sui profili sostanziali che sono stati comunque esaminati la Corte d'appello era corretta: ha rilevato che si era verificata un'alterazione del regolare svolgimento della gara dovuta a asimmetria informativa e a una condotta complessiva (partecipazione all'approvazione del progetto da parte degli imputati, donazione delle quote societarie dalla Ferraiolo al marito, dimissioni e partecipazione della società alla gara) idonea ad occultare la contiguità fra offerente ed ente appaltante. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi al travisamento della prova e alla datazione delle dimissioni (le dimissioni formali sono risultate ratificate dopo il bando). In conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
Il reato di turbativa d'asta è qualificato come reato di pericolo concreto: occorre una condotta capace di creare una minaccia concreta per la libera concorrenza o comunque alterare il regolare svolgimento della gara; la Corte ha ritenuto sussistente tale pericolo in presenza di asimmetria informativa e di atti volti a nascondere la contiguità fra offerente ed ente appaltante
art. 110 cod. pen.
Disciplina la responsabilità per concorso di persone nel reato; applicata per ricondurre i comportamenti dei vari soggetti a responsabilità comune nella turbativa
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia immediata di assoluzione quando l'evidenza dell'innocenza è manifesta; la Corte d'appello ha escluso tale evidenza, ritenendo non sussistente il requisito per l'assoluzione immediata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta nella redazione dei motivi di ricorso (sintesi dei motivi conformemente a tale articolo); usato come parametro per la rappresentazione sintetica dei motivi di impugnazione
d.P.R. 62/2013, art. 7
Regola l'obbligo di astensione dei dipendenti pubblici in caso di conflitto d'interessi nelle procedure di gara; la difesa ha eccepito la non applicabilità per la trasformazione dell'ente in soggetto di diritto privato, mentre la Corte ha valutato i fatti complessivamente senza fondare la decisione unicamente su una violazione formale di tale norma
Giurisprudenza consolidata (Sez. un., 28/11/2001, n. 1021 "Cremonese" e Sez. 6, 19/03/2013, n. 23594)
Principio secondo cui in cassazione, rispetto a sentenze che dichiarano la prescrizione del reato, non sono sindacabili i vizi di motivazione o nullità che, anche se accertati, non avrebbero impedito la declaratoria di prescrizione; perciò molte doglianze sui profili di merito sono inammissibili quando la Corte d'appello ha dichiarato estinta l'azione penale per prescrizione
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione, la Cassazione spesso non ammette il sindacato su vizi motivazionali o nullità che non pregiudicherebbero l'esito prescrizionale: molte impugnazioni su merito risultano inammissibili
- Per il delitto di turbativa d'asta (art. 353) non è richiesta la consumazione di un risultato concreto (es. impedimento o allontanamento di offerenti): è sufficiente una condotta idonea a creare un concreto rischio di alterazione della concorrenza (asimmetria informativa, abuso di posizioni privilegiate, atti diretti a nascondere relazioni fra offerente ed ente appaltante)
- Nelle contestazioni relative a conflitto di interessi e obbligo di astensione, non basta la mera esistenza di un rapporto o di una posizione; è necessario dimostrare l'idoneità concreta di quella situazione a compromettere la par condicio tra concorrenti
- La precisione temporale (date di dimissioni, approvazione di progetti, pubblicazione del bando) è cruciale: la ratifica formale successiva rispetto al bando può essere valutata come indice della persistenza della situazione di vantaggio
- Azioni quali trasferimenti di quote societarie o donazioni contestuali a dimissioni/formalità possono essere valutate come elementi indiziari di un intento occulto volto a mantenere un vantaggio competitivo e a eludere controlli sull'imparzialità
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