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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9250/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di turbativa d'asta (artt. 110 e 353 cod. pen.) contestato dal Tribunale. I motivi di ricorso denunciavano: 1) difetto di correlazione fra imputazione e fatto per cui era intervenuta la condanna in primo grado (si sosteneva che la sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità su condotte diverse da quelle contestate); 2) travisamento della prova rispetto all'asserito vantaggio competitivo derivante dalla conoscenza preliminare dei luoghi e del progetto; 3) difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; 4) errata ricostruzione delle date di dimissioni e di approvazione del progetto (tempistica); 5) violazione dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 (obbligo di astensione dei dipendenti pubblici) e contestuale eccezione sulla natura privata della Fondazione "San Giuseppe" e sulla mancanza di obbligo di astensione della Ferraiolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, avendo la Corte d'appello dichiarato estinto il reato per prescrizione, molti dei vizi di motivazione e le nullità denunciati non siano sindacabili in cassazione (richiamando orientamento consolidato). Sui profili sostanziali che sono stati comunque esaminati la Corte d'appello era corretta: ha rilevato che si era verificata un'alterazione del regolare svolgimento della gara dovuta a asimmetria informativa e a una condotta complessiva (partecipazione all'approvazione del progetto da parte degli imputati, donazione delle quote societarie dalla Ferraiolo al marito, dimissioni e partecipazione della società alla gara) idonea ad occultare la contiguità fra offerente ed ente appaltante. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi al travisamento della prova e alla datazione delle dimissioni (le dimissioni formali sono risultate ratificate dopo il bando). In conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Il reato di turbativa d'asta è qualificato come reato di pericolo concreto: occorre una condotta capace di creare una minaccia concreta per la libera concorrenza o comunque alterare il regolare svolgimento della gara; la Corte ha ritenuto sussistente tale pericolo in presenza di asimmetria informativa e di atti volti a nascondere la contiguità fra offerente ed ente appaltante

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina la responsabilità per concorso di persone nel reato; applicata per ricondurre i comportamenti dei vari soggetti a responsabilità comune nella turbativa

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la pronuncia immediata di assoluzione quando l'evidenza dell'innocenza è manifesta; la Corte d'appello ha escluso tale evidenza, ritenendo non sussistente il requisito per l'assoluzione immediata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta nella redazione dei motivi di ricorso (sintesi dei motivi conformemente a tale articolo); usato come parametro per la rappresentazione sintetica dei motivi di impugnazione

  • d.P.R. 62/2013, art. 7

    Regola l'obbligo di astensione dei dipendenti pubblici in caso di conflitto d'interessi nelle procedure di gara; la difesa ha eccepito la non applicabilità per la trasformazione dell'ente in soggetto di diritto privato, mentre la Corte ha valutato i fatti complessivamente senza fondare la decisione unicamente su una violazione formale di tale norma

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. un., 28/11/2001, n. 1021 "Cremonese" e Sez. 6, 19/03/2013, n. 23594)

    Principio secondo cui in cassazione, rispetto a sentenze che dichiarano la prescrizione del reato, non sono sindacabili i vizi di motivazione o nullità che, anche se accertati, non avrebbero impedito la declaratoria di prescrizione; perciò molte doglianze sui profili di merito sono inammissibili quando la Corte d'appello ha dichiarato estinta l'azione penale per prescrizione

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione, la Cassazione spesso non ammette il sindacato su vizi motivazionali o nullità che non pregiudicherebbero l'esito prescrizionale: molte impugnazioni su merito risultano inammissibili
  • Per il delitto di turbativa d'asta (art. 353) non è richiesta la consumazione di un risultato concreto (es. impedimento o allontanamento di offerenti): è sufficiente una condotta idonea a creare un concreto rischio di alterazione della concorrenza (asimmetria informativa, abuso di posizioni privilegiate, atti diretti a nascondere relazioni fra offerente ed ente appaltante)
  • Nelle contestazioni relative a conflitto di interessi e obbligo di astensione, non basta la mera esistenza di un rapporto o di una posizione; è necessario dimostrare l'idoneità concreta di quella situazione a compromettere la par condicio tra concorrenti
  • La precisione temporale (date di dimissioni, approvazione di progetti, pubblicazione del bando) è cruciale: la ratifica formale successiva rispetto al bando può essere valutata come indice della persistenza della situazione di vantaggio
  • Azioni quali trasferimenti di quote societarie o donazioni contestuali a dimissioni/formalità possono essere valutate come elementi indiziari di un intento occulto volto a mantenere un vantaggio competitivo e a eludere controlli sull'imparzialità

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