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Sentenza

Sentenza n. 8653/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV prot. 18584 del 9 maggio 2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE nella scuola secondaria di I grado e conclusione del procedimento, avviato con istanza n. 33194 prot. 35961 del 6 novembre 2023 ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il parere endoprocedimentale dell'Ufficio, di estremi ignoti, ma citato per esteso nel provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202507802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A028 - Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, deducendo un articolato motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, nonché violazione del d.m. 38/1998, del d.m. 259/2017 e successive modificazioni e dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007. Ha sostenuto che il Ministero non avrebbe dovuto valorizzare soltanto il riferimento formale alla materia della Biologia contenuto nell'attestato rumeno, poiché tale indicazione rappresenterebbe una macro-area e non corrisponderebbe alle classi di concorso italiane. Secondo la ricorrente, la specificità del percorso didattico sarebbe risultata dall'esame complessivo della documentazione relativa alla formazione svolta e avrebbe dovuto essere considerata anche l'esperienza maturata per circa otto anni nell'insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado italiana. Il Ministero ha difeso la legittimità del diniego, rilevando che l'abilitazione estera riguardava l'ambito della Biologia nella scuola secondaria di secondo grado in Romania e che il percorso formativo psicopedagogico, orientato verso gli ambiti Medicina e Sanità, non conteneva specifici insegnamenti di didattica della matematica e delle scienze matematiche, fisiche e naturali richiesti per la classe A028.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i vizi dedotti. Ha accertato che l'Amministrazione non si è limitata a recepire il dato formale dell'attestato estero, ma ha svolto un esame analitico e comparativo del percorso formativo rumeno, delle competenze certificate e dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per la classe A028. L'istruttoria ministeriale si è fondata anche sul parere tecnico dell'ispettore competente, dal quale emergevano l'abilitazione rumena nell'ambito della Biologia, l'assenza nel piano di studi di contenuti specifici relativi alla didattica della matematica e la genericità delle attività di tirocinio, prive di indicazioni sulla sede e sulla tipologia dell'insegnamento. Il Collegio ha richiamato i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 21 e 22 del 2022, secondo cui spetta al Ministero verificare se le conoscenze, la qualifica e l'esperienza acquisite nello Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l'accesso all'insegnamento in Italia, salva l'eventuale adozione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Nel caso concreto, la verifica comparativa ha evidenziato la mancanza di corrispondenza e attinenza tra la qualifica estera e la classe di concorso A028; pertanto, la ricorrente non è stata ritenuta titolare di un'abilitazione specifica per tale classe. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

    Il riconoscimento consente l'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale il richiedente è qualificato nello Stato membro d'origine, alle condizioni previste dall'ordinamento italiano.

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 206/2007

    Le qualifiche professionali sono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale.

    La qualifica professionale rilevante ai fini del riconoscimento deve essere attestata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale; il riconoscimento presuppone la corrispondenza con la qualifica professionale richiesta in Italia.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    In presenza di differenze tra la formazione acquisita nello Stato membro d'origine e quella richiesta nello Stato membro ospitante, possono essere adottate misure compensative opportune e proporzionate.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    È richiamato quale disposizione posta a fondamento della domanda di riconoscimento della qualifica professionale estera.

  • d.m. 38/1998

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato nel procedimento di riconoscimento.

  • d.m. 259/2017

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo relativo alle classi di concorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale docente conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione competente deve verificare in concreto la corrispondenza tra le conoscenze, la formazione, la qualifica e l'esperienza professionale dell'interessato e i requisiti previsti dall'ordinamento italiano per la specifica classe di concorso richiesta.
  • Il riconoscimento di una qualifica professionale estera presuppone la corrispondenza tra la professione o l'ambito di insegnamento per il quale il richiedente è qualificato nello Stato d'origine e quello per il quale chiede l'accesso in Italia; non è sufficiente il possesso di una generica abilitazione all'insegnamento.
  • L'amministrazione può negare il riconoscimento quando l'istruttoria comparativa evidenzi l'assenza, nel percorso formativo estero, di contenuti disciplinari specifici essenziali per la classe di concorso italiana richiesta, purché il diniego sia fondato su una valutazione concreta e adeguatamente motivata.
  • L'esperienza professionale maturata dal richiedente deve essere esaminata nell'ambito della verifica comparativa, ma non determina automaticamente il riconoscimento quando permangano differenze sostanziali tra la formazione estera e i contenuti disciplinari richiesti per la specifica classe di concorso italiana.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuola
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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