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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09668/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Irpeg, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo: infondata la doglianza sulla motivazione della sentenza di primo grado; nuova e quindi inammissibile, per violazione del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario, la parte dell'atto di appello che avrebbe ampliato i motivi dell'accertamento; non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla fittizietà delle operazioni contestate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello non erano stati introdotti motivi nuovi ma solo chiarimenti sul pvc; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avrebbe trascurato le dichiarazioni di terzi favorevoli alla tesi erariale e avrebbe aderito apoditticamente alla difesa della contribuente; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo l'omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tutti e tre i motivi estremamente generici e non autosufficienti: il primo non indicava quali fossero concretamente i pretesi elementi nuovi dell'appello e perché non fossero mere difese; il secondo non specificava quali elementi indiziari e quali dichiarazioni di terzi fossero stati trascurati, né il loro contenuto e la loro rilevanza; il terzo non riportava i motivi di appello asseritamente omessi, né il loro contenuto. È stato quindi ribadito che, per dedurre utilmente in cassazione il vizio di omessa pronuncia, occorre riportare in modo specifico e puntuale le domande o eccezioni formulate nel merito e gli atti in cui sono state proposte. Conseguentemente, è stata condannata l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La CTR aveva ritenuto che la sentenza di primo grado contenesse i requisiti di legge di motivazione richiesti nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato come norma che, insieme all'art. 57 d.lgs. 546/1992, è invocata per il divieto di introdurre nuove domande o nuove eccezioni in appello.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per il divieto di domande nuove nel processo tributario; la Corte osserva che il ricorso non spiega in modo specifico quali novità sarebbero state introdotte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre la nullità del procedimento e il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte rileva la genericità della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se il ricorrente trascrive in modo specifico le domande o eccezioni non esaminate e ne indica gli atti di provenienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non basta enunciare principi di diritto o riprodurre formule astratte, ma occorre confrontarsi puntualmente con la fattispecie concreta e con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se nel ricorso sono riportate in modo preciso le domande, eccezioni o motivi asseritamente trascurati, con indicazione dell'atto processuale in cui sono stati formulati.
  • La deduzione del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario richiede l'indicazione specifica del contenuto delle contestazioni ritenute nuove e delle ragioni per cui esse eccederebbero il perimetro delle mere difese o chiarimenti.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione puntuale dei fatti storici o degli elementi indiziari non considerati, del loro contenuto e della loro decisività, non essendo sufficiente un richiamo generico a dichiarazioni di terzi o a prove trascurate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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