Cassazione Civile, Ordinanza n. 09668/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Irpeg, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo: infondata la doglianza sulla motivazione della sentenza di primo grado; nuova e quindi inammissibile, per violazione del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario, la parte dell'atto di appello che avrebbe ampliato i motivi dell'accertamento; non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla fittizietà delle operazioni contestate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello non erano stati introdotti motivi nuovi ma solo chiarimenti sul pvc; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avrebbe trascurato le dichiarazioni di terzi favorevoli alla tesi erariale e avrebbe aderito apoditticamente alla difesa della contribuente; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo l'omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tutti e tre i motivi estremamente generici e non autosufficienti: il primo non indicava quali fossero concretamente i pretesi elementi nuovi dell'appello e perché non fossero mere difese; il secondo non specificava quali elementi indiziari e quali dichiarazioni di terzi fossero stati trascurati, né il loro contenuto e la loro rilevanza; il terzo non riportava i motivi di appello asseritamente omessi, né il loro contenuto. È stato quindi ribadito che, per dedurre utilmente in cassazione il vizio di omessa pronuncia, occorre riportare in modo specifico e puntuale le domande o eccezioni formulate nel merito e gli atti in cui sono state proposte. Conseguentemente, è stata condannata l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La CTR aveva ritenuto che la sentenza di primo grado contenesse i requisiti di legge di motivazione richiesti nel processo tributario.
art. 345 c.p.c.
Richiamato come norma che, insieme all'art. 57 d.lgs. 546/1992, è invocata per il divieto di introdurre nuove domande o nuove eccezioni in appello.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il divieto di domande nuove nel processo tributario; la Corte osserva che il ricorso non spiega in modo specifico quali novità sarebbero state introdotte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per dedurre la nullità del procedimento e il vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte rileva la genericità della censura.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se il ricorrente trascrive in modo specifico le domande o eccezioni non esaminate e ne indica gli atti di provenienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non basta enunciare principi di diritto o riprodurre formule astratte, ma occorre confrontarsi puntualmente con la fattispecie concreta e con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se nel ricorso sono riportate in modo preciso le domande, eccezioni o motivi asseritamente trascurati, con indicazione dell'atto processuale in cui sono stati formulati.
- La deduzione del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario richiede l'indicazione specifica del contenuto delle contestazioni ritenute nuove e delle ragioni per cui esse eccederebbero il perimetro delle mere difese o chiarimenti.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione puntuale dei fatti storici o degli elementi indiziari non considerati, del loro contenuto e della loro decisività, non essendo sufficiente un richiamo generico a dichiarazioni di terzi o a prove trascurate.
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