Tribunale, Sentenza T-596/20
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 20 October 2021. — Roller GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark DORMILLO – Earlier EU figurative mark DORMILON – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-596/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Roller contro la decisione della commissione di ricorso che aveva confermato l’opposizione di Flex Equipos de Descanso alla registrazione internazionale designante l’UE del segno DORMILLO. Viene confermata la valutazione di identità o similarità dei prodotti e servizi e la sussistenza di un rischio di confusione rispetto al marchio anteriore DORMILON. Il Tribunale precisa anche che non può ordinare a EUIPO di registrare il marchio né pronunciarsi direttamente sulla registrazione come tale.
Ricorso contro il diniego di registrazione per rischio di confusione tra il segno internazionale DORMILLO e il marchio UE anteriore DORMILON ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto DORMILLO e il marchio anteriore DORMILON, alla luce della comparazione dei prodotti e servizi in classi 20, 24 e 35 e della comparazione dei segni; inoltre, se il Tribunale possa pronunciarsi sulla registrazione del marchio o impartire ordini a EUIPO.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste un rischio di confusione quando i prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in misura media e i segni sono dominati dagli elementi verbali DORMILON e DORMILLO, tra loro visivamente simili in misura media e foneticamente molto simili; gli elementi figurativi, debolmente distintivi, non neutralizzano tale vicinanza. È inoltre dichiarato irricevibile il capo di domanda volto a ottenere direttamente la registrazione del marchio o un ordine di iscrizione a EUIPO, poiché il Tribunale non può sostituirsi agli organi dell’EUIPO in tale senso né impartire ordini alle istituzioni dell’Unione.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 51 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 160 e 161 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rischio di confusione tra DORMILLO e DORMILON
La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a un marchio internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina soprattutto la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione a prodotti e servizi nelle classi 20, 24 e 35.
Parti e svolgimento del procedimento
Roller GmbH & Co. KG aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’UE per il segno figurativo DORMILLO. Flex Equipos de Descanso, SA aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE anteriore figurativo DORMILON, registrato per beni e servizi anch’essi nelle classi 20, 24 e 35. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione di Roller.
Domande e censure della ricorrente
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, il rigetto dell’opposizione e la tutela della registrazione richiesta. Con un unico motivo deduceva la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sostenendo errori nella comparazione dei prodotti e servizi e nella comparazione dei segni.
Questioni preliminari: limiti del sindacato del Tribunale
Il Tribunale dichiara inammissibile il terzo capo di domanda nella misura in cui mira a ottenere direttamente la registrazione del marchio o un ordine rivolto a EUIPO. Ricorda che, pur potendo alterare le decisioni delle commissioni di ricorso ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, esso può farlo solo entro i limiti dei poteri della commissione di ricorso, la quale non è competente a disporre la registrazione di un marchio UE. Parimenti, il Tribunale non può impartire ordini alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Inoltre, viene respinta come irricevibile la prova prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale, consistente in estratti di siti web allegati all’atto introduttivo.
Normativa rilevante
Il ragionamento si fonda in particolare su:
- articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- articoli 46 e 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001, sul procedimento di opposizione e sui ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso;
- articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, sulla facoltà del Tribunale di alterare le decisioni impugnate;
- articoli 51, 160 e 161 del regolamento (UE) 2017/1001, richiamati per delimitare la competenza degli organi di EUIPO;
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla condanna alle spese.
Comparazione dei prodotti e dei servizi
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in misura media o elevata.
Per la classe 20, sono identici o ricompresi nelle categorie anteriori i diversi tipi di materassi e cuscini specifici, poiché rientrano nelle ampie categorie di “mattresses” e “pillows” del marchio anteriore. Sono inoltre simili, in particolare, i cuscini, i cuscini tubolari per il collo e i neck rolls rispetto ai pillows anteriori. Quanto a letti e basi letto, il Tribunale osserva che condividono la medesima finalità generale di consentire il sonno, possono avere gli stessi canali distributivi e sono complementari ai materassi, sicché sono simili almeno in misura media.
Per la classe 24, il Tribunale rileva che alcune merci, come lenzuola, copripiumini, federe e coprimaterassi, rientrano nella categoria più ampia di “bed covers” del marchio anteriore e sono quindi identiche. Le altre merci della classe, tra cui trapunte, coperte, piumini e coperture termiche, sono comunque simili in misura media, poiché hanno la stessa finalità di utilizzo, gli stessi canali commerciali e gli stessi destinatari.
Per la classe 35, il Tribunale conferma che i servizi di vendita al dettaglio di furniture e furnishings sono sostanzialmente identici ai servizi di vendita di furniture coperti dal marchio anteriore. La ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per contestare la valutazione secondo cui, nel contesto concreto, furnishings include mobili e accessori d’arredo.
Comparazione dei segni
Il Tribunale conferma che, nell’impressione complessiva, i segni sono dominati dagli elementi verbali DORMILON e DORMILLO. Gli elementi figurativi non sono trascurabili, ma hanno un peso inferiore.
Sotto il profilo distintivo, i termini verbali sono considerati dotati di distintività normale per il pubblico pertinente di lingua svedese o danese, mentre i riferimenti figurativi al sonno o al bambino che dorme hanno distintività debole perché alludono ai prodotti e servizi relativi al riposo. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il pubblico scandinavo sarebbe in grado di attribuire ai termini spagnoli un significato per via della conoscenza del francese o dell’inglese; la conoscenza di lingue straniere non può essere presunta senza prova.
Sul piano visivo, i segni sono ritenuti simili in misura media perché i termini dominanti coincidono per sette delle otto lettere e condividono le prime sei lettere nell’ordine. Le differenze nelle desinenze, nella grafia e nei colori non bastano a eliminare l’impressione complessiva di somiglianza.
Sul piano fonetico, la somiglianza è ritenuta elevata: il pubblico tenderà a pronunciare soprattutto la parte verbale dominante e ometterà l’espressione secondaria “el placer de dormir” nel marchio anteriore. Le differenze di pronuncia dell’ultima sillaba sono giudicate marginali.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti e servizi, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso. Poiché i prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili e i segni presentano somiglianza visiva media e somiglianza fonetica elevata, il pubblico pertinente può credere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La diversa componente figurativa del marchio anteriore non basta a neutralizzare questo rischio, tanto più che il confronto va effettuato con riferimento a ciascun diritto anteriore singolarmente e non alla pretesa esistenza di una serie di marchi, non dimostrata nel caso di specie.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Roller GmbH & Co. KG alle spese.
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