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Sentenza

Sentenza n. 7603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202607867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 11393/2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli atti di approvazione della graduatoria e di assegnazione dei contributi; in primo grado, gli esiti della procedura di finanziamento approvati con decreto ministeriale del 27 novembre 2025

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto 60 punti per il proprio progetto, mentre il finanziamento era stato assegnato ai progetti con almeno 65 punti. Dopo la pubblicazione della graduatoria del 20 novembre 2025, il 26 dicembre 2025 aveva chiesto accesso agli atti, ma la documentazione valutativa le era stata ostesa soltanto il 4 febbraio 2026, dopo la scadenza del termine per impugnare, indicata nel giudizio al 26 gennaio 2026. Per evitare la decadenza, aveva proposto un ricorso introduttivo senza poter conoscere gli atti istruttori, riservandosi motivi aggiunti. Una volta ottenuta la documentazione, aveva contestato l’attribuzione dei punteggi, la mancata formulazione del giudizio sintetico complessivo previsto dalla lex specialis, le modifiche ai punteggi operate dal RUP senza adeguata motivazione e il ricorso al sorteggio per risolvere le parità, incluso il richiamo all’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale per mancanza di motivi specifici e, in via subordinata, tardivi i motivi aggiunti, ritenendo che almeno alcune censure fossero deducibili sin dalla pubblicazione. In appello la società ha dedotto l’errore di tale conclusione: le censure concrete dipendevano da documenti non ancora accessibili e la conoscenza del punteggio e dell’esclusione non equivaleva alla conoscenza dei vizi. Ha riproposto le contestazioni di merito e chiesto la sospensione della graduatoria o l’ammissione con riserva, rappresentando il rischio di perdita del finanziamento, dello svantaggio competitivo e dell’impossibilità di rispettare il termine del 31 dicembre 2028 per realizzare il progetto.

La decisione

L’appello è accolto limitatamente alla statuizione processuale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, al momento del ricorso introduttivo, la società disponesse soltanto della graduatoria e del punteggio complessivo, mentre le censure poi formulate dipendevano da verbali, schede valutative e altri atti acquisiti soltanto con l’accesso del 4 febbraio 2026. La mera conoscenza dell’esito sfavorevole fondava l’interesse a ricorrere, ma non consentiva di individuare i concreti vizi della valutazione; l’impugnazione cautelativa serviva a evitare la decadenza in attesa degli atti. È quindi errata la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e, conseguentemente, non poteva essere opposta la tardività dei motivi aggiunti fondati su elementi conosciuti solo dopo l’ostensione. Poiché la decisione di primo grado aveva impedito integralmente l’esame del merito, il Consiglio di Stato non ha scrutinato le censure sostanziali né deciso la domanda cautelare: ha annullato la sentenza e rimesso la causa al TAR Lazio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., affinché esamini il ricorso e i motivi aggiunti. Le spese sono rimesse al giudizio rinnovato.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 2, c.p.a.

    Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale amministrativo regionale affinché proceda all’esame nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, rimasti integralmente assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità, assicurando così alla parte il pieno godimento del principio del doppio grado di giudizio e il completo esercizio del diritto di difesa.

    Il rinvio al TAR è necessario quando una pronuncia processuale erronea abbia impedito l’esame integrale del merito, così da evitare che il giudice d’appello diventi il primo e unico giudice effettivo sulle questioni sostanziali.

  • art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.

    La sentenza gravata ha quindi confuso il piano della percezione della lesività dell’atto con quello della conoscenza dei vizi che ne sorreggono l’illegittimità.

    La specificità dei motivi di ricorso non può essere valutata come se il ricorrente conoscesse vizi e fatti risultanti da documenti non ancora ostesi: la conoscenza dell’esito lesivo può fondare l’impugnazione, mentre le censure dipendenti dagli atti acquisiti successivamente possono essere articolate con motivi aggiunti.

Massime di principio

  • La mera conoscenza dell’esito sfavorevole di una procedura e del punteggio complessivo attribuito può fondare l’interesse a impugnare, ma non equivale alla conoscenza dei vizi valutativi che risultino da verbali, schede e altri atti istruttori non ancora accessibili.
  • Quando il ricorrente abbia tempestivamente chiesto accesso agli atti e la documentazione indispensabile per individuare le censure sia resa disponibile soltanto dopo la proposizione del ricorso, l’impugnazione cautelativa del provvedimento finale per evitare la decadenza non è per ciò solo inammissibile per mancanza di motivi specifici; i vizi conosciuti con l’ostensione possono essere dedotti con motivi aggiunti.
  • Non è coerente dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perché privo di censure e, al contempo, dichiarare tardive le censure formulate con motivi aggiunti dopo l’accesso, quando queste dipendano da elementi documentali che l’amministrazione aveva reso conoscibili solo successivamente.
  • Se il giudice di primo grado dichiara erroneamente inammissibile il ricorso e così impedisce l’esame di tutte le questioni di merito, il giudice d’appello deve annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice quando una decisione diretta nel merito priverebbe la parte di un intero grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAppelloAccesso documentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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