Cassazione Penale, Sentenza n. 27150/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo: (1) inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per effetto della novella normativa (legge n.114/2024, art.2, che ha modificato art.593 c.p.p.), con richiamo al principio favor rei e censura di mancata motivazione sulla eccezione già sollevata in sede d'appello; (2) violazione delle norme sul procedimento e travisamento della prova per l'utilizzo, nella motivazione, delle dichiarazioni predibattimentali del teste Alessio Profilio (presunte dichiarazioni non acquisibili e contraddittorie) e per l'anomalo uso delle trascrizioni dell'esame dibattimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha affermato che, in assenza di disposizioni transitorie, si applica il principio tempus regit actum: il regime impugnatorio da considerare è quello vigente alla data della pronuncia impugnata (cioè la sentenza di proscioglimento del 24/11/2023), anteriorità che rendeva ammissibile l'appello del pubblico ministero nonostante la successiva legge n.114/2024. Ha inoltre ritenuto che la mancata specifica motivazione sull'eccezione in sede di appello non costituisse vizio tale da invalidare la decisione quando la doglianza è infondata. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla conduzione dell'esame del teste perché tardiva (doveva essere eccepita immediatamente in udienza) e ha ritenuto corretta l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali del Profilio in quanto queste erano state confermate in dibattimento (anche alla luce del deficit mnemonico del teste), conformemente alla giurisprudenza consolidata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda di €3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadramento formale dei motivi dedotti dal ricorrente (vizi di motivazione e travisamento della prova).
art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dalla legge 9 agosto 2024, n.114, art.2, comma1, lett.p)
art. 593 c.p.p., comma 2, primo periodo, come modificato dalla legge n.114/2024
La modifica ha introdotto limiti all'appello del pubblico ministero; la Corte ha però ritenuto che, per sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge, si applichi il regime precedente (tempus regit actum), consentendo l'appello del P.M. nel caso di specie.
legge 9 agosto 2024, n.114
Ha modificato la disciplina dell'impugnabilità degli atti da parte del pubblico ministero; la Corte ha esaminato la sua efficacia temporale e deciso che non si applica retroattivamente alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore.
principio tempus regit actum (giurisprudenza, Sez. 5 n. 6984/2025 e Sez. U n. 27614/2007 "Lista")
Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025; Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)
Principio secondo cui, in mancanza di norme transitorie, per individuare il regime impugnatorio rileva il momento di emissione del provvedimento impugnato (non il momento della proposizione dell'impugnazione).
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di allegazione e utilizzazione di atti non consentiti: contestata dal ricorrente la violazione per uso di dichiarazioni predibattimentali, ma la Corte ha ritenuto l'uso conforme ai principi giurisprudenziali.
art. 511 cod. proc. pen.
Riguarda l'assunzione delle prove e le garanzie processuali; la censura del ricorrente è stata ritenuta infondata poiché le dichiarazioni predibattimentali sono state confermate in dibattimento.
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'uso delle dichiarazioni predibattimentali per le contestazioni al teste: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tali dichiarazioni, se confermate anche in termini sintetici, possono essere recepite come dichiarazioni rese in dibattimento.
Sez. 2 n. 35428/2018 (Caia) e Sez. 2 n. 17089/2017 (Lubine)
sentenze di legittimità citate in motivazione
Giurisprudenza che chiarisce quando le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se il teste conferma quanto dichiarato o giustifica eventuali lacune mnemoniche.
Sez. 3 n. 10085/2019
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Principio che richiede l'eccezione immediata e formalizzata in udienza di eventuali vizi nella conduzione dell'esame del teste, pena la perdita della possibilità di proporre la questione in sede di legittimità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicata qui con condanna alle spese e ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una norma processuale che limita i rimedi d'impugnazione viene introdotta senza disposizioni transitorie, si applica il regime vigente alla data della pronuncia impugnata (principio tempus regit actum).
- Un appello del pubblico ministero è ammissibile se, alla data della sentenza impugnata, la normativa lo permetteva; le modifiche successive non si applicano retroattivamente in assenza di disciplina transitoria.
- Le eccezioni relative alla conduzione dell'esame del teste devono essere sollevate immediatamente e formalmente in udienza; in caso contrario sono inammissibili in sede di legittimità.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate in dibattimento se il teste le conferma (anche sinteticamente) o giustifica le carenze di memoria, secondo la giurisprudenza consolidata (art.500 c.p.p. e relative pronunce).
- La mancata esposizione in appello delle ragioni del rigetto di una specifica eccezione processuale non comporta automaticamente nullità in Cassazione se l'eccezione è in realtà infondata e il giudice di legittimità può esaminare i presupposti della decisione.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se rilevabile colpa, con ammenda secondo art.616 c.p.p.; occorre valutare il rischio di sanzioni quando si propone ricorso abusivo o non fondato.
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