Sentenza n. 8082/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43981 presentata in data 24 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 24 aprile 2025 un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno, conseguito presso un’università spagnola, ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la scadenza dei termini per la conclusione del procedimento, lamentando anche l’impossibilità di essere inserita nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza risultare avere adottato un provvedimento espresso né avere richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di una decisione amministrativa. Nel caso concreto erano presenti entrambi i presupposti: l’istanza era stata presentata il 24 aprile 2025 e il Ministero non aveva concluso il procedimento né richiesto integrazioni. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato quindi condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/CE
La ricorrente ha invocato la disciplina europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
l. 241/1990
Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo e considera illegittima l’inerzia protrattasi oltre tale termine.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia accerta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi secondo il criterio applicato dalla pronuncia.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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