Cassazione Civile, Ordinanza n. 22237/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore diretto)
La controversia
La controversia trae origine dall'esercizio, da parte del proprietario e coltivatore diretto di un fondo confinante, dell'azione di riscatto agrario su un terreno venduto a terzi con atto notarile del 13 dicembre 2005, con contestuale domanda di simulazione del prezzo della compravendita nei confronti di venditore e acquirente. Il tribunale aveva rigettato le domande, mentre la corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, dichiarando parzialmente simulato il prezzo, trasferendo i fondi in favore dell'attore in riscatto e ponendo a carico di quest'ultimo il pagamento del prezzo. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971, oltre che degli artt. 2727, 2729 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto provati, tramite presunzioni e asserita non contestazione, i requisiti del retratto agrario relativi alla mancata vendita di fondi rustici nel biennio; 2) medesime censure, con riferimento al requisito della forza lavoro adeguata, ritenuto provato dalla corte d'appello sulla base di indizi valutati unitariamente; 3) omesso esame di fatto decisivo, vizio di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione alla prova dell'accordo simulatorio sul prezzo, deducendo che la corte avesse valorizzato in modo acritico la c.t.u. e non avesse correttamente verificato l'effettivo pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso in cassazione, poiché il ricorso era prima facie inammissibile. Ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo, per difetto di autosufficienza nella deduzione della non contestazione e perché mirava in realtà a un riesame delle prove e della ricostruzione dei fatti; il secondo, perché censurava l'apprezzamento presuntivo riservato al giudice di merito e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio; il terzo, perché la critica alla consulenza tecnica era generica, l'adesione del giudice alla c.t.u. non richiede motivazione ulteriore rispetto all'indicazione della fonte del convincimento, e anche qui la censura tendeva a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato; ha invece respinto la richiesta del controricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Norme richiamate
art. 175 c.p.c.
Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e di perseguire una sollecita definizione del giudizio.
art. 127 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per giustificare la non necessità di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio in caso di ricorso prima facie inammissibile.
art. 8, primo comma, L. 26 maggio 1965, n. 590
Norma posta a fondamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'azione di riscatto agrario oggetto di contestazione.
art. 31 L. 26 maggio 1965, n. 590
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del riscatto agrario e alla prova dei relativi requisiti.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
Richiamato dal ricorrente quale fonte dei requisiti dell'azione di riscatto agrario.
art. 2727 c.c.
Richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la prova presuntiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può fondare il convincimento su plurimi indizi valutati unitariamente se gravi, precisi e concordanti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla non contestazione per mancata specifica trascrizione e indicazione degli atti difensivi rilevanti.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha affermato che, in tema di non contestazione, è necessario riportare specificamente gli scritti difensivi rilevanti; ha anche ricordato che, già prima della novella del 2009, il convenuto doveva prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi della domanda.
art. 116 c.p.c.
La deduzione di violazione è rilevante solo quando il giudice attribuisca una prova a un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge o disattenda il libero convincimento in presenza di un vincolo normativo; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro di legittimità per violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e per contestare la motivazione, ma la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a un nuovo esame del merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di motivazione perché la censura del ricorrente si fondava su elementi estranei alla motivazione stessa e non sui limiti dell'anomalia motivazionale tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 96 c.p.c.
Richiamato per respingere la richiesta del controricorrente di condanna per responsabilità processuale aggravata, non ravvisandosi i relativi presupposti soggettivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato di base rispetto al quale opera l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura presuppone l'esistenza o l'assenza di una non contestazione, è necessario rispettare rigorosamente l'autosufficienza: occorre indicare dove la tesi sia stata prospettata nei gradi di merito e trascrivere i passaggi rilevanti degli scritti difensivi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La valutazione della prova presuntiva appartiene al giudice di merito: è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente coerente e fondata su un apprezzamento unitario di plurimi indizi, mentre non è consentito al ricorrente opporre una lettura atomistica degli elementi istruttori per ottenere una rivalutazione del fatto.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice applichi un regime legale di valutazione della prova diverso da quello previsto oppure disattenda una prova legale; non può essere utilizzata per contestare la mera ponderazione del materiale istruttorio.
- L'adesione del giudice di merito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non richiede una motivazione analitica ulteriore, potendo la motivazione consistere nell'indicazione della fonte del convincimento, salvo specifiche e autosufficienti censure sulle criticità dell'elaborato.
- In cassazione non è consentito trasformare i motivi formalmente formulati come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuovo esame del merito, se la censura mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione appare prima facie inammissibile, non è necessario disporre integrazioni del contraddittorio o rinnovazioni della notificazione che comporterebbero solo un inutile aggravio e ritardo del processo.
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