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Ordinanza

Ordinanza n. 5735/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa adozione delle misure cautelari idonee: a) della nota n. 239811/124/Ord. del 04 agosto 2025, con la quale il Comando Generale ha definito le posizioni dell’interpello di personale per le esigenze della Tenenza di Lampedusa (n. prot. 0177072/2025); b) della nota di trasmissione prot. n. 0263248/2025 del 07/08/2025; c) per quanto possa occorrere, dell’avviso di interpello di personale per le esigenze della Tenenza di Lampedusa n. prot. 0177072/2025; d) del parziale diniego di accesso agli atti comunicato con nota prot. n. 0285711 del 24.9.2025 nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a ottenere una corretta e motivata valutazione della posizione personale e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30 e 34 c.p.a., a procedere all’assegnazione dell’incarico di Comandante della Tenenza di Lampedusa. Istanza istruttoria.

Giustizia amministrativa202513180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha definito le posizioni dell'interpello per le esigenze della Tenenza di Lampedusa, nonché parziale diniego di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi e presupposti dell'interpello di personale per l'incarico di Comandante della Tenenza di Lampedusa, deducendo l'esigenza di ottenere una corretta e motivata valutazione della propria posizione e chiedendo anche l'accesso agli atti del procedimento. In particolare, ha chiesto l'ostensione degli atti richiamati dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento del 4 agosto 2025: gli orientamenti della gerarchia intermedia sull'eventuale movimento dei dipendenti militari, la situazione della forza dei Reparti di appartenenza dei candidati, il piano nazionale degli impieghi per bandi dell'anno 2025 e gli ulteriori atti relativi all'ordine permanente di servizio della Tenenza di Lampedusa. Dopo una precedente ordinanza del TAR, parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con reiezione della domanda di ostensione, il ricorrente ha reiterato l'istanza istruttoria, chiedendo il deposito degli atti richiamati dall'Amministrazione o comunque di quelli ritenuti necessari ai fini della decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza istruttoria. Ha rilevato che il provvedimento impugnato si fonda genericamente sugli orientamenti della gerarchia intermedia, sulla situazione di forza dei Reparti dei candidati e sui collocamenti in congedo e movimenti disposti nell'ambito del piano nazionale degli impieghi per bandi 2025. Tali documenti sono stati ritenuti necessari e strumentali sia all'esercizio delle prerogative difensive del ricorrente nel giudizio di annullamento, sia alla compiuta verifica della legittimità degli atti adottati all'esito dell'interpello. Il Collegio ha inoltre osservato che l'Amministrazione non aveva indicato specifiche esigenze di segretezza, pur trattandosi di atti espressamente richiamati dalla stessa. Ha quindi ordinato alla Guardia di Finanza di ostendere alla parte ricorrente i documenti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Ogni determinazione sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    sola istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., di disporre l'accesso agli ulteriori documenti richiesti

    La disposizione è richiamata quale base processuale per chiedere l'ostensione, nel corso del giudizio, degli atti necessari alla tutela delle prerogative difensive.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30 e 34 c.p.a.

    È richiamato nella domanda del ricorrente in relazione alla richiesta di tutela conseguente all'illegittima valutazione della sua posizione, ma non viene esaminato nell'ordinanza.

  • art. 34 c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30 e 34 c.p.a.

    È richiamato nella domanda del ricorrente, senza una specifica applicazione nella presente ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, gli atti richiamati dall'Amministrazione come fondamento di un provvedimento impugnato possono essere ordinati in ostensione quando risultino necessari e strumentali all'esercizio delle prerogative difensive del ricorrente e alla compiuta verifica della legittimità dell'azione amministrativa.
  • L'esigenza di conoscere documenti necessari alla difesa può persistere anche dopo una precedente decisione cautelare o processuale sull'accesso, qualora il giudice di prime cure debba rivalutare autonomamente, in concreto e per quanto occorra, la permanenza delle esigenze ostensive.
  • La mancata indicazione di specifiche esigenze di segretezza da parte dell'Amministrazione impedisce di opporre genericamente la riservatezza alla richiesta di ostensione di atti espressamente richiamati nel provvedimento controverso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAccesso documentaleStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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