Cassazione Penale, Ordinanza n. 24253/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso investe l'ordinanza del 28 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concesso al ricorrente, ritenendo non praticabile la sostituzione con la detenzione domiciliare. La censura, per come ricostruita dalla Corte, non individua specifici errori del provvedimento impugnato, ma mira a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti della revoca. Il tribunale aveva valorizzato elementi informativi acquisiti, in particolare ripetuti comportamenti violativi del programma trattamentale segnalati dai Carabinieri e in alcuni casi tali da richiedere l'intervento della polizia, ritenendo il beneficio incompatibile con le finalità di prevenzione speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non aggredissero specifici vizi dell'ordinanza impugnata, ma sollecitassero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza del giudizio del Tribunale di sorveglianza sulla reiterazione delle violazioni del programma trattamentale e sulla conseguente inidoneità dell'affidamento in prova a perseguire le sue finalità rieducative e di prevenzione speciale. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito proporre una mera richiesta di rivalutazione del merito, se non vengono specificamente indicati errori di diritto o manifeste illogicità del provvedimento impugnato.
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittima quando emergano ripetute violazioni delle prescrizioni o del programma trattamentale, tali da dimostrare l'inidoneità del beneficio a realizzare le finalità di prevenzione speciale.
- Il giudice di sorveglianza può fondare la revoca su elementi informativi attendibili acquisiti nel procedimento, purché li valuti in modo congruo e senza incorrere in erronea applicazione della disciplina penitenziaria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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