Cassazione Penale, Ordinanza n. 05536/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in violazione delle prescrizioni connesse alla sospensione/arresti domiciliari e dello specifico illecito stradale contestato ai sensi dell'art. 186, comma 7, cod. strada. Il ricorso deduceva violazione di legge, erronea applicazione e interpretazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che la gravità del fatto sarebbe stata sopravvalutata e che la decisione avrebbe omesso una corretta valutazione dei presupposti per il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che dalla sentenza impugnata non emergessero i vizi denunciati e che l'esclusione della particolare tenuità del fatto fosse stata motivata in modo логicamente coerente, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta: il controllo notturno, la guida dell'auto in violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, l'andatura elevata, l'inosservanza della segnaletica, la manovra pericolosa nei confronti dei militari, l'atteggiamento non collaborativo, i segni di alterazione alcolica e la complessiva reiterazione della evasione nella medesima notte. La Corte ha ribadito che non le compete una nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Norma incriminatrice posta a base della responsabilità già affermata nei giudizi di merito; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto, ma prende atto della condanna per il reato stradale contestato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un disvalore oggettivo della condotta, valutato con motivazione congrua e coerente con le risultanze istruttorie.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945
È richiamato il principio per cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo, desumibile da più elementi concreti e coerentemente valorizzati nella motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa lettura delle risultanze processuali o una rivalutazione del merito: il controllo della Cassazione riguarda solo la tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Se la motivazione del giudice di merito esclude la particolare tenuità con argomenti non manifestamente illogici e aderenti agli atti, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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