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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04046/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. al di fuori dei casi in cui il ricorso è consentito. In conseguenza, dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente censurava il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che, in materia di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe profili attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato; non sono invece proponibili doglianze sulla motivazione concernente la responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono esclusi i motivi sulla motivazione di responsabilità

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
  • Sono inammissibili le doglianze che contestano il merito della responsabilità o il difetto di motivazione della sentenza resa nel concordato in appello, poiché tali questioni restano coperte dall'assetto consensuale del rito.
  • Quando il ricorso è inammissibile per essere stato proposto fuori dai casi consentiti contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararlo con procedura semplificata non partecipata e condannare il ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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