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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32409/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, poiché non correlati alle argomentazioni della decisione impugnata e meramente reiterativi delle doglianze già esaminate in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, con tre motivi, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze costituivano una mera reiterazione di quelle già proposte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. I motivi non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e si risolvevano quindi in una critica soltanto apparente, priva della necessaria specificità. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la responsabilità per ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, dei suoi autori o dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza sulla base degli elementi disponibili.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, dei suoi autori o dell'esatta qualificazione giuridica del reato presupposto; il giudice può affermarne l'esistenza sulla base degli elementi acquisiti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, derivante dall'assenza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le censure formulate, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a reiterare doglianze già dedotte e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
  • La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una critica effettiva, mirata e correlata alla motivazione della sentenza impugnata; una censura solo apparente non assolve la funzione propria dell'impugnazione di legittimità.
  • Per affermare la responsabilità per ricettazione non è necessario che sia giudizialmente accertata la commissione del delitto presupposto, né che ne siano individuati gli autori o definita l'esatta tipologia.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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