Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22245/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa proposta da una persona fisica, che aveva ottenuto in primo grado l’annullamento del provvedimento sanzionatorio. In appello il Tribunale, pur non essendo stata impugnata la parte della decisione relativa all’annullamento della sanzione, ha riformato solo la statuizione sulle spese di primo grado ponendole a carico del comune e ha omesso di pronunciarsi sulle spese del secondo grado, motivando in sostanza con la mancata costituzione dell’amministrazione e con il fatto che il gravame riguardasse solo la regolazione delle spese. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di appello avesse di fatto compensato le spese senza indicare giusti motivi e valorizzando ragioni non idonee; con il secondo ha dedotto la medesima violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il Tribunale non avesse considerato l’esito integralmente favorevole del giudizio e la conseguente soccombenza dell’amministrazione, che avrebbe imposto la condanna del comune anche alle spese di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che la causa di merito si era conclusa con integrale soccombenza dell’ente: la ricorrente aveva ottenuto l’annullamento della sanzione in primo grado e la conferma del risultato favorevole in appello quanto al merito, residuando solo la disciplina delle spese. Ha quindi affermato che la decisione impugnata, nel dichiarare di non provvedere sulle spese di appello per la mancata opposizione dell’amministrazione e per l’oggetto limitato del gravame, aveva in sostanza disposto una compensazione non consentita dall’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La Corte ha precisato che la contumacia della controparte è condotta neutra e non equivale ad adesione alle domande avversarie, e che il fatto che l’impugnazione riguardi solo le spese non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione di compensazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, che nel caso concreto gravava sull’amministrazione soccombente in modo sostanziale.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile al giudizio, la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione e non possono coincidere con la sola contumacia della controparte o con la circostanza che l’impugnazione riguardi soltanto le spese.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    Il provvedimento sulle spese deve essere adeguatamente motivato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della corretta regolazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esigenza di motivazione e di ragionevolezza della decisione sulle spese.

  • L. 69/2009

    È richiamata quale fonte del testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio, introdotto per il regime più restrittivo della compensazione.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, richiede presupposti specifici e motivazione espressa; non può essere disposta per ragioni meramente nominali o di opportunità.
  • La contumacia della parte intimata è circostanza processuale neutra e non equivale, di per sé, a non opposizione sostanziale o ad adesione alle domande avversarie.
  • Quando l’esito complessivo del giudizio è favorevole a una parte, la regolazione delle spese deve dare conto della soccombenza sostanziale dell’altra parte, anche se l’impugnazione abbia riguardato solo la statuizione sulle spese.
  • La sola circostanza che il gravame investa una statuizione accessoria, come la liquidazione delle spese, non integra una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificarne la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.