Sentenza n. 330/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata in data 26 aprile 2023, non notificata, con la quale era respinto il ricorso per l’annullamento dei seguenti atti: - provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 novembre 2014, notificato in data 24 novembre 2014, con il quale il Responsabile del 7° Servizio del Comune di Gravina di Catania ha revocato la concessione edilizia in sanatoria n. 6 dell’11 febbraio 2013; - di ogni altro atto presupposto, fra cui, in particolare, il verbale di accertamento prot. n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2013, - la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 maggio 2014- connesso consequenziale ed esecutivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di revoca della concessione edilizia in sanatoria relativa a una struttura in legno realizzata sul terrazzo dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva ottenuto una concessione edilizia in sanatoria n. 6 dell’11 febbraio 2013 per una struttura in legno, con copertura a due falde e chiusura perimetrale, realizzata sul terrazzo dell’appartamento. A seguito dell’esposto di un condomino, il Comune aveva avviato il procedimento e, con provvedimento del 4 novembre 2014, aveva revocato la sanatoria, ritenendo non dimostrata la realizzazione dell’opera entro il termine utile per il condono. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la proprietaria ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990; assenza di concrete ragioni di interesse pubblico; difetto di istruttoria e di motivazione; omessa valutazione della posizione privata e violazione del legittimo affidamento; erronea applicazione ratione temporis del termine di diciotto mesi introdotto dall’art. 21-nonies; erronea valutazione dell’aerofotogrammetria, ritenuta inidonea a dimostrare l’assenza dell’opera alla data rilevante; insufficiente considerazione delle fotografie allegate alla domanda di sanatoria. Il Comune e il controinteressato hanno resistito, richiamando anche un verbale condominiale del 28 gennaio 2005, la cui autenticità risultava tuttavia oggetto di procedimento penale per falso.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Il Collegio ha ritenuto che il verbale condominiale utilizzato per contestare la data di realizzazione dell’opera fosse sub iudice, essendo stato prodotto un decreto di rinvio a giudizio per falso. Ha inoltre giudicato l’aerofotogrammetria non idonea a provare l’assenza della struttura, poiché dalla stessa non risultavano neppure opere preesistenti che, secondo il verbale condominiale del 1° marzo 2002, erano già presenti. Le fotografie depositate dalla proprietaria costituivano invece elementi documentali rilevanti. Pur ribadendo che, in materia di abusi edilizi, grava normalmente sul proprietario o responsabile dell’abuso l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto, il giudice ha affermato che l’esercizio dell’autotutela resta soggetto alle rigorose regole generali, tra cui l’obbligo di un’adeguata istruttoria. Nel caso concreto non erano state acquisite prove idonee a confutare la dichiarazione resa dalla proprietaria nella domanda di sanatoria, sicché mancava un adeguato fondamento fattuale per l’esercizio del potere di revoca e non risultavano dimostrate né la prevalenza dell’interesse pubblico né le ragioni per superare l’affidamento incolpevole della privata. Sono state quindi accolte la censura di difetto di istruttoria formulata con il terzo motivo e quella corrispondente contenuta nei primi due motivi. Le spese del doppio grado sono state compensate, con refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La revoca o rimozione in autotutela deve essere adeguatamente motivata, anche con riguardo alle ragioni di interesse pubblico e alla posizione del privato.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’autotutela è subordinata a rigorose condizioni, tra cui un’adeguata istruttoria, l’accertamento del fondamento fattuale del potere, la ponderazione dell’interesse pubblico e il superamento dell’affidamento incolpevole del privato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private.
Massime di principio
- In materia di repressione degli abusi edilizi, grava normalmente sul proprietario o sul responsabile dell’abuso l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché il privato dispone ordinariamente degli elementi documentali utili mentre l’amministrazione non può conoscere materialmente la situazione storica dell’intero territorio.
- L’esercizio dell’autotutela su un titolo edilizio già rilasciato richiede un’adeguata istruttoria diretta ad accertare il presupposto fattuale dell’illegittimità; non è sufficiente un elemento probatorio inidoneo o non attendibile a dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dal privato.
- Quando l’amministrazione intende rimuovere una sanatoria edilizia, deve dimostrare, sulla base di un’istruttoria adeguata, il presupposto dell’abuso o l’inesistenza dei requisiti temporali della sanatoria; in mancanza, non risultano giustificate né la prevalenza dell’interesse pubblico né il sacrificio dell’affidamento incolpevole del privato.
- Un’aerofotogrammetria non è idonea a provare l’assenza di un manufatto se, per la sua qualità o conformazione, non consente di rilevare neppure opere preesistenti visibili e documentate aliunde; la sua efficacia probatoria deve essere valutata in concreto e non presunta.
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