Cassazione Penale, Ordinanza n. 12348/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 4 luglio 2024, che aveva confermato o comunque affermato la sua responsabilità in relazione al rinvenimento di sostanza stupefacente. Dal testo emerge che la difesa contestava la motivazione sulla responsabilità, insistendo sulla questione della promiscuità d'uso di un portico aperto, sul quale sarebbero stati trovati solo involucri vuoti con tracce di marijuana, mentre la droga oggetto di contestazione era stata rinvenuta nell'appartamento dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da argomenti motivazionali validi: titolarità dell'immobile del piano terra di riferimento, irrilevanza della questione sul portico rispetto al rinvenimento della droga nell'appartamento, e presenza di messaggi ritenuti significativi. Il ricorso è stato dunque considerato una mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto, non idonea a incrinare la tenuta logica della motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello era motivata in modo non manifestamente illogico, richiamando elementi convergenti sulla responsabilità dell'imputato: la titolarità dell'immobile, il rinvenimento della sostanza nell'appartamento e alcuni messaggi significativi. La doglianza sulla presunta promiscuità d'uso del portico aperto è stata ritenuta non decisiva, perché la stessa sentenza l'aveva implicitamente ma chiaramente superata senza che ciò intaccasse le altre rationes decidendi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto alle convergenti argomentazioni della sentenza impugnata, quando la motivazione di merito sia sorretta da plurime rationes autonome e logicamente coerenti.
- La censura che investe un solo profilo fattuale o probatorio non determina l'annullamento della decisione se la sentenza impugnata contiene ulteriori argomenti decisivi e non scalfiti dal ricorso.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione del merito con una rivalutazione del compendio probatorio, ove la motivazione sia immune da manifesta illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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