Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la domanda di remissione del debito (partita n.209/2019 Mod. 3/SG Corte d'appello Reggio Calabria) pari a euro 16.672,03 per spese di custodia. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione di norme (art.6 d.P.R. 115/2002 in relazione all'art.30-ter, comma 8, L.354/75) e censura la motivazione ritenuta contraddittoria e illogica. Sostiene che il Magistrato ha dato rilievo solo a due episodi disciplinari per escludere la regolare condotta senza considerare che, per i periodi interessati, gli era stata comunque riconosciuta la liberazione anticipata; contesta inoltre che il giudice si sia limitato ad accogliere acriticamente le informazioni della Guardia di Finanza circa la disponibilità di immobili e non abbia accertato compiutamente le reali condizioni economiche, ricordando che la remissione non richiede indigenza assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione di merito del Magistrato di sorveglianza: le informazioni della Guardia di Finanza, secondo il giudice a quo, escludono condizioni economiche disagiate essendo il ricorrente e i familiari intestatari di numerosi immobili; inoltre, le due sanzioni disciplinari hanno integrato la mancanza della regolare condotta richiesta per la remissione del debito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione, ha affermato che la concessione di liberazione anticipata nei periodi interessati non è decisiva se le condizioni economiche non sono disagiate, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma richiede congiuntamente condizioni economiche disagiate e una regolare condotta in istituto; la Corte ha ritenuto che la presenza di immobili ed elementi indiziari di disponibilità finanziaria e la segnalazione di sanzioni disciplinari escludano entrambi i requisiti ove non provati in contrario
art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiama il presupposto della regolare condotta in carcere quale condizione per la remissione del debito; la Corte l'ha interpretato unitamente all'art.6 DPR 115/2002 come requisito necessario insieme al disagio economico
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come prospetto di doglianza (vizi di motivazione e violazione di norme), ma la Corte le ha ritenute inidonee a valorizzare il ricorso alla luce della congruità della motivazione del giudice a quo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di riproduzione del motivo di ricorso; il motivo è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma
Massime di principio
- La remissione del debito per spese di mantenimento richiede congiuntamente condizioni economiche disagiate e una regolare condotta in istituto: manca uno dei due requisiti e la remissione va negata.
- La sussistenza di beni immobili intestati al detenuto o ai conviventi e informazioni indiziarie su disponibilità finanziarie possono legittimamente smentire la richiesta di disagio economico anche se non provano redditi formalmente dichiarati.
- Sanzioni disciplinari, anche se limitate nel numero, possono essere valutate come indicazione di condotta irregolare tale da ostare alla remissione; l'aver ottenuto benefici carcerari (es. liberazione anticipata) non annulla automaticamente l'effetto negativo di tali sanzioni.
- Il giudice valuta nel merito l'insieme degli elementi e la sua motivazione è sindacabile in Cassazione solo se manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; apprezzamenti di fatto supportati da congrua motivazione sono difficilmente censurabili.
- Chi richiede la remissione deve contestare e provare concretamente le informazioni ufficiali che indicano capacità patrimoniali o redditi: mere affermazioni generiche di difficoltà non sono sufficienti.
- Per 'disagio economico' non si intende una semplice difficoltà finanziaria ma un serio squilibrio che impedisca il soddisfacimento dei bisogni essenziali e il reinserimento sociale.
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