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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.

Giustizia amministrativa202100502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui il progetto comunale è stato dichiarato ammesso ma non agevolabile per carenza di risorse e collocato al 160° posto, nonché gli atti della commissione di valutazione e di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, contestando il mancato finanziamento del proprio progetto, valutato con 31,60 punti. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della l. n. 241/1990, dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l’eccesso di potere. In particolare, con il primo motivo ha sostenuto che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal soggetto che aveva redatto l’avviso, anziché dall’organo politico e mediante regolamento; con il secondo motivo ha lamentato la violazione del verbale d’intesa sottoscritto con la Regione, che avrebbe previsto un finanziamento di euro 400.000; con l’ultima doglianza ha contestato l’insufficienza del punteggio numerico a motivare la valutazione del progetto e ha censurato, nel merito, i punteggi attribuiti agli altri Comuni, ritenendo i relativi progetti meno coerenti con le finalità dell’avviso. La Regione ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni processuali della Regione e ha respinto il ricorso perché infondato nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il Comune non aveva impugnato l’avviso pubblico, che, in attuazione dell’art. 12 della l. n. 241/1990, stabiliva già i parametri, le modalità della procedura e i criteri di valutazione, articolati in criteri, indicatori e punteggi massimi. Inoltre, non era stata dedotta alcuna deviazione dai criteri prefissati. Il TAR ha altresì rilevato che la disciplina della procedura selettiva costituiva attività gestionale, spettante all’amministrazione attiva e non all’organo politico, e che l’avviso trovava fondamento negli atti di programmazione regionale richiamati. Il secondo motivo è stato respinto perché l’approvazione della graduatoria costituisce l’esito finale della procedura a evidenza pubblica e il verbale d’intesa non poteva vincolare anticipatamente la commissione né interferire con la selezione, altrimenti comprimendo la discrezionalità valutativa, violando la lex specialis e il principio di imparzialità. L’intesa non era qualificabile neppure come accordo ex artt. 11 o 15 della l. n. 241/1990 idoneo a disporre anticipatamente il finanziamento, che poteva essere riconosciuto soltanto all’esito della procedura selettiva. L’ultima censura è stata respinta perché il punteggio numerico è sufficiente motivazione quando la lex specialis prevede voci e sottovoci chiare, analitiche e articolate, con punteggi massimi idonei a rendere comprensibile l’iter valutativo; tale condizione ricorreva nella fattispecie. Le contestazioni sui punteggi degli altri Comuni sono state ritenute un’inammissibile sovrapposizione al merito delle valutazioni della commissione, non emergendo ictu oculi profili di irragionevolezza o illogicità rilevabili ab externo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal Comune; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 11 l. n. 241/1990

    La disposizione sugli accordi tra amministrazione e privato non rende vincolante, rispetto alla procedura selettiva, il verbale d’intesa relativo al finanziamento.

  • art. 12 l. n. 241/1990

    L’avviso pubblico deve predeterminare criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi; nella fattispecie l’avviso aveva stabilito criteri, indicatori e punteggi massimi.

  • art. 15 l. n. 241/1990

    Il verbale d’intesa tra Regione e Comune non era qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all’erogazione del finanziamento, poiché il contributo poteva essere concesso solo all’esito della selezione.

  • art. 26 d.lgs. n. 33/2013

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la concessione di contributi pubblici, i criteri di valutazione devono essere predeterminati nell’avviso ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990; la contestazione della loro legittimità deve essere rivolta contro l’avviso, non soltanto contro la successiva graduatoria.
  • La disciplina di una procedura selettiva per l’erogazione di contributi costituisce attività gestionale dell’amministrazione attiva, quando sia attuativa di atti di programmazione, e non richiede necessariamente l’elaborazione dei criteri da parte dell’organo politico mediante regolamento.
  • Un’intesa preliminare tra amministrazione regionale ed ente locale non può attribuire anticipatamente un finanziamento né vincolare la commissione, se l’erogazione è subordinata a una procedura comparativa prevista dalla legge e dalla lex specialis.
  • Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione di un progetto quando la lex specialis contiene voci e sottovoci chiare, analitiche e articolate, con punteggi massimi idonei a delimitare il giudizio e a rendere comprensibile l’iter logico seguito.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione nelle procedure selettive; le valutazioni tecniche sono sindacabili dall’esterno soltanto in presenza di evidenti profili di irragionevolezza o illogicità.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccordi e attività consensuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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