Cassazione Civile, Ordinanza n. 25055/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente e, ricorrendone i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il fallimento di una società di cura ha impugnato in cassazione due decreti del Tribunale di Bari: il primo aveva accolto l'opposizione allo stato passivo proposta da una professionista per crediti derivanti dal rapporto di lavoro proseguito anche durante la procedura di amministrazione straordinaria; il secondo aveva corretto un errore materiale del dispositivo del primo decreto, precisando che il credito doveva intendersi ammesso al passivo in prededuzione e non in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c. Il ricorso era articolato in due motivi, prospettando rispettivamente la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e degli artt. 2941, 2943 e 2944 c.c. Successivamente, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio in esecuzione di un accordo transattivo tra le parti.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Richiamato come norma dedotta a fondamento del primo motivo di ricorso, in tema di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
Richiamato come norma dedotta a fondamento del primo motivo di ricorso, relativa al procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 2941 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte affronti il merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 2943 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
art. 2944 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
art. 2751-bis c.c.
Richiamato nel provvedimento impugnato per individuare il diverso regime di ammissione del credito, poi corretto in prededuzione nel decreto successivo.
art. 390 c.p.c.
Ritenuto applicabile ai fini dell'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
art. 391 c.p.c.
Ritenuto applicabile ai fini dell'estinzione del giudizio e della compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, quando intervenuta validamente e in presenza dei presupposti di legge, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
- La sopravvenuta definizione transattiva della controversia può rendere inutile l'esame dei motivi di ricorso, determinando la chiusura del giudizio senza pronuncia sul merito.
- Il richiamo a norme sostanziali o processuali nei motivi di ricorso resta privo di scrutinio quando il processo si estingue per rinuncia prima della decisione sul merito.
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