Cassazione Penale, Ordinanza n. 13505/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito del Magistrato di sorveglianza resta quindi ferma, con il rigetto dell'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20 novembre 2024 con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva rigettato la richiesta di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale, formulata ai sensi dell'art. 47, comma 4, ord. pen. Il ricorso si fondava su un'unica doglianza, ma la Corte rileva che non venivano individuati specifici vizi del provvedimento impugnato; la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti della misura, già negata in ragione dell'assenza di una situazione di eccezionalità. La Suprema Corte osserva inoltre che il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione provvisoria di una misura alternativa ha natura interlocutoria e non è impugnabile.
Norme richiamate
art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
disciplina la richiesta di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale; nel caso concreto la domanda è stata rigettata per assenza di situazione eccezionale
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero
Massime di principio
- Il rigetto dell'istanza di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione ha natura meramente interlocutoria e non è autonomamente impugnabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione del merito della richiesta, ma deve denunciare specifici vizi dell'ordinanza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- L'assenza di una situazione di eccezionalità può giustificare il rigetto dell'applicazione provvisoria di una misura alternativa, senza che ciò integri di per sé un errore sindacabile se la censura mira solo al riesame del merito.
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