Regolamento (UE) 2024/2464
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2464 della Commissione, del 12 settembre 2024, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere EFSA che ne ha riconosciuto la sicurezza a determinate concentrazioni, escludendo però l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il testo disciplina inoltre condizioni di impiego, obblighi di etichettatura, misure di tutela per gli utilizzatori e un regime transitorio per le scorte esistenti.
Autorizzazione dell’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma con tenori massimi raccomandati differenziati per categoria/specie riportati in allegato. Non è consentito l’impiego dell’additivo nella acqua di abbeveraggio. Sono previste misure transitorie per prodotti immessi sul mercato ed etichettati prima del 3 ottobre 2024 secondo la disciplina previgente, con scadenze diverse per premiscele, mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare.
Autorizzazione dell’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione autorizza l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e segue la rivalutazione di un prodotto già iscritto come sostanza esistente nel registro degli additivi.
Contesto e motivazione dell’autorizzazione
Dai considerando emerge che la sostanza era già autorizzata senza limitazioni temporali ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi. Su domanda del richiedente, presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha riesaminato la sostanza alla luce del parere EFSA del 21 marzo 2023. L’Autorità ha concluso che il prodotto è sicuro per le specie interessate a specifiche concentrazioni massime, per i consumatori e per l’ambiente al livello d’uso proposto, ma ha anche rilevato rischi per gli utilizzatori, qualificandolo come irritante e sensibilizzante.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’autorizzazione riguarda l’uso dell’additivo nei mangimi per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il regolamento precisa tuttavia che l’impiego nell’acqua di abbeveraggio non può essere autorizzato per gli aromatizzanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003; tale uso resta quindi escluso.
Condizioni di autorizzazione e limiti di impiego
L’allegato descrive l’additivo come olio essenziale ottenuto dall’oleoresina di Pinus pinaster Aiton, in forma liquida, identificato con numero CAS 8002-09-3, numero FEMA 3089 e numero CoE 340. Sono indicati anche i principali componenti e marcatori fitochimici, tra cui alfa-pinene, beta-pinene, longifolene, beta-cariofillene, canfene e mircene.
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per il controllo analitico è prevista la determinazione dei marcatori fitochimici pin-2(3)-ene e pin-2(10)-ene mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 11020.
Il regolamento non fissa un tenore massimo vincolante generale, ma prevede tenori massimi raccomandati da riportare in etichetta, differenziati per specie e categorie animali, tra cui:
- 35 mg/kg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;
- 25 mg/kg per il pollame da uova e riproduzione, con eccezione dei tacchini allevati per la riproduzione;
- 33 mg/kg per tacchini da ingrasso e da riproduzione;
- 25 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso;
- 14 mg/kg per uccelli ornamentali;
- 35 mg/kg per suidi;
- 50 mg/kg per ruminanti, camelidi ed equidi;
- 35 mg/kg per salmonidi e pesci pinnati minori;
- 50 mg/kg per pesci ornamentali;
- 35 mg/kg per conigli;
- 50 mg/kg per cani;
- 20 mg/kg per gatti;
- 20 mg/kg per altre specie o categorie di animali.
Etichettatura, istruzioni d’uso e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Se l’indicazione in etichetta della premiscela comporta il superamento di tale livello, devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
In considerazione dei rischi per la salute degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non bastano a eliminare il rischio, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per respirazione, occhi e pelle.
Regime transitorio
Per consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento introduce un periodo transitorio. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2025 secondo le norme previgenti possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine rilevante è il 3 ottobre 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 3 ottobre 2026.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicato il fine del periodo di autorizzazione al 3 ottobre 2034.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton è autorizzato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato. L’autorizzazione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e sulla valutazione della conformità ai requisiti dell’articolo 5 del medesimo regolamento.
Esclusione dell’impiego nell’acqua di abbeveraggio
Pur essendo stato richiesto dal proponente, l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non ammette l’autorizzazione degli aromatizzanti per tale impiego.
Condizioni tecniche e livelli massimi raccomandati
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e indica, per le diverse specie o categorie animali, i tenori massimi raccomandati di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Sono previsti valori differenziati, tra cui 35 mg per il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, 25 mg per alcune categorie di pollame, 33 mg per tacchini da ingrasso e da riproduzione, 35 mg per suidi e ruminanti/camelidi/equidi, 50 mg per salmonidi e pesci ornamentali, 20 mg per gatti e altre specie, e altri valori specifici per uccelli ornamentali, cani e conigli.
Obblighi di etichettatura e informazioni agli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo; se il livello d’uso indicato per la premiscela comporta il superamento di tale livello, sull’etichetta della premiscela devono figurare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per la salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Il regolamento richiama le conclusioni EFSA secondo cui la sostanza è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.
Misure transitorie
I prodotti autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2025 conformemente alle regole precedenti al 3 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 3 ottobre 2025; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 3 ottobre 2026, sempre con possibilità di commercializzazione e uso fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato fissa il fine del periodo di autorizzazione al 3 ottobre 2034.
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