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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26230/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con cui le era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza di legittimazione della ricorrente, poiché il ricorso per cassazione, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, non può essere proposto direttamente dalla parte ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre osservato che, per le sentenze di patteggiamento successive al 3 agosto 2017, i motivi di ricorso sono limitati all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto, non è più deducibile la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione non può essere proposta direttamente dalla parte ma deve essere veicolata secondo le forme previste.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per la regola sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come motivo dedotto dalla ricorrente; la Corte afferma che, per il patteggiamento successivo alla riforma, la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è motivo deducibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017 n. 103

    Richiamato per individuare il regime dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento successiva al 3 agosto 2017.

  • art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017 n. 103

    Richiamato per l'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, proposta dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, la parte non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Per le sentenze di patteggiamento successive al 3 agosto 2017, i motivi di ricorso sono tassativi e limitati ai profili inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento assunta nel vigore del nuovo regime normativo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa non ravvisata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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