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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva modificato il divieto di soggiorno nel comune di Barcellona P.G. in obbligo di soggiorno e confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per tre anni. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava vizi di motivazione in relazione agli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 159/2011, contestando l'insufficiente scrutinio sulla "attualità" della pericolosità sociale: le frequentazioni indicate nel provvedimento sarebbero datate e non sarebbe stato adeguatamente valutato il buon comportamento tenuto durante la lunga detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su un vizio di motivazione non consentito in sede di legittimità nelle procedure di prevenzione (limitazione al vizio di legge). Ha ritenuto che la motivazione non fosse del tutto carente né meramente apparente: la Corte territoriale aveva richiamato e condiviso le valutazioni del Tribunale, ritenendo ricorrente appartenente alla criminalità organizzata (art. 4 lett. a) D.Lgs. 159/2011) e che la buona condotta carceraria non avesse efficacia probatoria sufficiente a superare la presunzione di attualità della pericolosità, soprattutto in relazione a ‘‘mafie storiche"; inoltre la contemporanea custodia cautelare non esclude la presunzione di attualità. Per queste ragioni le doglianze costituivano impugnazione della motivazione e non vizio di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)

    art. 4 lett. a), art. 2 commi 2-bis e 2-ter, art. 7 comma 1, art. 10 comma terzo

    Art.4 lett. a) definisce le categorie soggettive (appartenenza a organizzazione mafiosa). L'art.10 comma terzo limita il ricorso per cassazione, nelle misure di prevenzione, alle sole violazioni di legge (impossibilità di dedurre vizi ordinari di motivazione salvo motivazione del tutto mancante o apparente). Gli art.2 commi 2-bis e 2-ter limitano il controllo di legittimità in presenza di stato di custodia, rimandando al giudizio di legittimità questioni essenzialmente di diritto; l'art.7 e le altre disposizioni richiamate regolano profili procedurali e motivazionali.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 / Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    richiamate nel testo (anche art.1 legge n. 575/1975)

    Norme storiche richiamate a fondamento della disciplina delle misure di prevenzione; la giurisprudenza ripropone i principi di limitazione del sindacato di legittimità sulle motivazioni in materia di prevenzione.

  • Codice di procedura penale

    art. 125 comma 3; art. 616

    Art.125 comma 3 (richiamato) si collega ai profili di nullità legata alla mancanza di motivazione; art.616 c.p.p. prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e consente altresì la condanna alla cassa delle ammende per profili di colpa nel ricorso.

  • Costituzione

    art. 11 sesto comma (citato nel complesso argomentativo)

    Richiamata in relazione agli effetti di nullità del provvedimento quando venga a mancare l'apparato motivazionale necessario a giustificare l'interferenza con i diritti della persona.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non sono sindacabili in Cassazione i meri vizi di motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente (priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità).
  • La buona condotta carceraria non è di per sé idonea a superare la presunzione di attualità della pericolosità sociale in capo ad appartenenti a "mafie storiche", soprattutto se emerge un consolidato radicamento nell'ambito associativo e contributi significativi all'attività criminale.
  • La sottoposizione contemporanea a misure cautelari detentive o non detentive non determina automaticamente l'esclusione o l'attenuazione della presunzione di attualità della pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura di prevenzione.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione di un provvedimento di prevenzione sulla base di argomenti difensivi, è necessario dimostrare che il giudice di merito abbia del tutto omesso di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi o che la motivazione sia priva dei requisiti minimi richiesti (motivazione apparente).
  • Il richiamo integrale per relationem alla decisione di primo grado è ammesso; le doglianze che in realtà contestano valutazioni già svolte e argomentate in sede di merito sono inammissibili in Cassazione.

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