Cassazione Civile, Ordinanza n. 16535/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La vicenda origina da un preliminare di vendita immobiliare stipulato nel 1992, con anticipato possesso del bene concesso alla promissaria acquirente. In un primo giudizio il tribunale dichiarò risolto il contratto per colpa della promittente venditrice e la condannò alla restituzione dell'acconto sul prezzo; successivamente si formò anche un titolo, secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, per il rilascio dell'immobile da parte della promissaria acquirente. Nel 2008 la creditrice notificò precetto per il pagamento della somma dovuta e la debitrice propose opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo anche l'accertamento dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte della controparte, la condanna al rilascio e il risarcimento dei danni da detenzione e deterioramento. I giudici di merito rigettarono l'opposizione e la Corte di cassazione dichiarò inammissibile, per tardività, il successivo ricorso per cassazione, ritenendo che il giudizio fosse una opposizione all'esecuzione e che, quindi, non si applicasse la sospensione feriale. Con il presente ricorso per revocazione la parte ricorrente deduce errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe falsamente percepito il contenuto dell'atto introduttivo, qualificandolo come mera opposizione all'esecuzione, mentre esso avrebbe contenuto anche domande cumulate ex art. 104 c.p.c. soggette alla sospensione feriale, con conseguente tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, confermando la proposta di definizione anticipata. Ha ritenuto che la qualificazione della domanda contenuta nell'ordinanza revocanda come opposizione all'esecuzione costituisse passaggio logico necessario della precedente decisione e fosse quindi coperta da giudicato vincolante tra le stesse parti, nonostante la pendenza del termine per revocazione. Inoltre, ha osservato che l'errore dedotto non era un errore di percezione del fatto, ma una contestazione valutativa della qualificazione giuridica operata dalla Corte, quindi non un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. In dispositivo ha dichiarato l'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, con le conseguenze processuali sul regime dei termini
art. 104 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il cumulo di domande soggette a sospensione feriale
art. 327 c.p.c.
È stato applicato il termine lungo per impugnare nel testo anteriore alla riforma del 2009
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il rimedio straordinario di revocazione contro la decisione della Corte di cassazione
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, non di giudizio o di qualificazione giuridica
legge 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata e ha comportato la condanna alla Cassa delle Ammende
art. 96 c.p.c.
È stata applicata la condanna ex comma quarto in caso di definizione conforme alla proposta
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17
Richiamata per il regime temporale del termine lungo applicabile ratione temporis
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 6
Individua la disciplina applicabile al ricorso in revocazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la proposta di definizione anticipata e l'istanza successiva della parte
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Prevede l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. quando il giudizio è definito conformemente alla proposta
art. 96, comma 4, c.p.c.
È stata applicata la condanna in favore della Cassa delle Ammende come sanzione processuale
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Corte di cassazione non può essere fondata su un preteso errore di qualificazione giuridica della domanda: è necessario un errore di fatto, cioè una falsa percezione di un dato processuale o documentale oggettivamente e immediatamente verificabile.
- L'errore revocatorio è configurabile solo se la percezione errata riguarda un fatto non controverso, decisivo e interno al giudizio di cassazione; sono invece esclusi gli errori di valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica degli atti.
- La qualificazione data dal giudice alla domanda o al processo impugnato incide sul regime dei termini e vincola la parte anche quando essa intenda contestarne l'esattezza: l'impugnazione va proposta entro i termini coerenti con quella qualificazione fino a eventuale riforma nelle forme previste.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione, con conseguente irrilevanza di eventuali domande ulteriori se la decisione impugnata ha definito un giudizio qualificato in via principale come opposizione esecutiva.
- La decisione conforme alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. consente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., quale misura processuale a favore della collettività, indipendentemente dalla costituzione dell'intimato.
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