Cassazione Penale, Sentenza n. 41543/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Curello ha impugnato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, denunciando violazione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e omessa o apparente motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale si e' limitato a richiamare la gravita' della condanna, le modalita' criminose e la personalita' del ricorrente senza valutare adeguatamente la remota datazione dei fatti, la riqualificazione in concorso esterno in associazione mafiosa (che comporta una presunzione meno rigorosa) e gli elementi sopravvenuti che avrebbero potuto attenuare le esigenze cautelari; ha chiesto quindi una motivazione rafforzata che giustificasse il mantenimento della misura carceraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto le censure fondate: ha constatato che il Tribunale di merito si e' limitato a richiamare genericamente l'entita' della pena e la gravita' delle contestazioni senza motivare in concreto la persistenza, nonostante la lontananza temporale e la riqualificazione del fatto, delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, con istruzioni di precisare quali ulteriori elementi, oltre la rilevante condanna, giustifichino la plausibilita', concretezza e attualita' del pericolo di reiterazione in caso di concessione degli arresti domiciliari. Ha inoltre disposto l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; non e' stata disposta la rimessione immediata in liberta'.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen. comma 1-bis
Dopo la sentenza di condanna l'esame delle esigenze cautelari deve tener conto dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti: la condanna rileva ma non puo' essere l'unico elemento considerato, occorre valutare anche la riqualificazione del fatto e la remota datazione
art. 275 cod. proc. pen. comma 3
Prevede presunzioni di pericolosita' e di adeguatezza della custodia in carcere per reati connessi alla mafia; pero' per il concorso esterno la presunzione di adeguatezza e' relativa e puo' essere superata da elementi che dimostrino l'assenza di rischio attuale di reiterazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 48/2015
Corte Costituzionale, sent. n.48/2015
Ha dichiarato l'illegittimita' dell'originaria norma nella parte che escludeva la possibilita' di misure diverse dal carcere per il concorrente esterno, sottolineando che il concorrente esterno non e' vincolato da un'adesione permanente al sodalizio e quindi puo' essere valutata la misura diversa
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 disp. att., commi 1-bis e 1-ter
Disciplina gli adempimenti a seguito di provvedimenti cautelari modificati o annullati e prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per i conseguenti adempimenti
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna (art. 275, comma 1-bis) il giudice deve valutare le esigenze cautelari non solo in rapporto alla quantita' della pena ma anche alla modalita' del fatto, alla riqualificazione e agli elementi sopravvenuti; non e' sufficiente un richiamo generico alla gravita' della condanna
- Per il concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione di adeguatezza del carcere e' relativa: puo' essere superata se emergono elementi che rendano non attuale il pericolo di reiterazione (es. remota datazione dei fatti, ruolo non integrante nel sodalizio)
- La remota datazione degli addebiti e la riqualificazione del reato (es. da associazione mafiosa a concorso esterno) sono fattori rilevanti che richiedono una motivazione specifica sulla persistenza delle esigenze cautelari
- Il giudice che conferma la misura detentiva deve motivare concretamente perche' i rischi di reiterazione non siano attenuati da elementi nuovi; altrimenti l'ordinanza e' affetta da vizio motivazionale e soggetta ad annullamento
- Il ricorrente non e' tenuto a provare la definitiva 'rescissione' di legami associativi; il compito del giudice e' valutare l'attualita' del pericolo sulla base degli elementi disponibili
- Se la Cassazione annulla per vizio motivazionale senza disporre la liberazione, il giudice di rinvio deve riesaminare le esigenze cautelari e l'amministrazione penitenziaria va informata secondo art. 94 disp. att.
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