Cassazione Penale, Sentenza n. 49599/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 06/04/2022 che aveva respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 22/06/2021, con cui era stata negata la liberazione anticipata per il semestre 19/05/2008 - 18/11/2008. Il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione complessiva del suo comportamento e non avrebbe considerato le relazioni positive relative al semestre oggetto di istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la ripetuta commissione, in epoca successiva al semestre valutato (2010-2013), di diversi reati (truffa, ricettazione, calunnia, furto, lesioni personali, minaccia continuata) evidenzia la mancata adesione all'opera di rieducazione e un espresso rifiuto di risocializzazione, elementi idonei a negare la liberazione anticipata anche con riferimento a semestri anteriori. La Corte ha richiamato l'art. 54, comma 1, della legge 354/1975 (la liberazione anticipata è concessa solo se "il condannato a pena detentiva... ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione") e la giurisprudenza che ammette che trasgressioni possano incidere sui semestri antecedenti se manifestative della mancata adesione alla rieducazione. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
legge 354/1975, art. 54, comma 1
"al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"
La liberazione anticipata richiede la prova effettiva della partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente una presunzione. Tale prova deve risultare dagli atti e consente una valutazione discrezionale del giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente: la Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente alle spese.
Cass. Sez. 1, Sent. n. 4019 del 13/07/2020 (Tabet)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte che afferma: il principio della valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi, purché la violazione manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e il rifiuto di risocializzazione.
Cass. Sez. 1, Sent. n. 24449 del 12/01/2016 (Bastone)
Precedente conforme a quello sopra: la valutazione per semestri è compatibile con l'incidenza di comportamenti successivi qualora questi manifestino l'assenza di effetti positivi dell'opera rieducativa.
Massime di principio
- La liberazione anticipata si concede solo se risulta dagli atti che il detenuto "ha dato prova" di partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente una generica buona condotta.
- La valutazione del comportamento è frazionata per semestri, ma violazioni commesse in epoca successiva possono incidere negativamente anche sui semestri precedenti se manifestano un espresso rifiuto della risocializzazione.
- Relazioni positive sul comportamento intramurario non sono automaticamente decisive se sussistono fatti successivi che dimostrano la mancata adesione al progetto rieducativo.
- Il controllo della Corte di legittimità è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; la Corte non sostituisce la valutazione di merito con la propria.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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