Ordinanza n. 884/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del bando prot. n.0138547/2025 del 11/12/2025 recante “CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÁ DI “ISTRUTTORE DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE E CONTABILI”, AREA DEGLI ISTRUTTORI (CCNL FUNZIONI LOCALI), CON RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, COMMI 3 E 4, E 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 E S.M.I.” (doc.1); - del Verbale n. 5 della Commissione esaminatrice del 27.02.2026 recante “DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE TRACCE DELLA PROVA DI IDONEITA’ INFORMATICA E DELLA PROVA ORALE” (doc.2); 3) del calendario delle prove pubblicato in data 26.01.2026 (doc.3) 4) del Verbale della prova orale del ricorrente in data 04.03.2026, recante l'attribuzione del punteggio di 20,10/30 e delle singole valutazioni alle domande di merito (doc.4); 5) dell’“ESITO PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA INFORMATICA E PROVA ORALE” pubblicato in data 05.03.2026 (doc.5); 6) della graduatoria di merito pubblicata in data 05.03.2026 (doc.6); 7) della graduatoria finale pubblicata in data 11.05.2026 (doc.7); nonché di ogni atto connesso, conseguente e presupposto ancorché non conosciuto comunque lesivo della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, atti della commissione, verbale della prova orale, esiti delle prove e graduatorie di un concorso pubblico per due posti di istruttore delle attività amministrative e contabili
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando e gli atti relativi a un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori delle attività amministrative e contabili, nonché il verbale della propria prova orale, nel quale gli è stato attribuito il punteggio di 20,10/30, gli esiti della prova informatica e orale e le graduatorie di merito e finale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato notificato al Comune di Mantova e ad almeno una controinteressata, vincitrice e seconda classificata in graduatoria. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 marzo 2027. In vista della decisione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori dieci candidati inseriti nella graduatoria finale e non ancora evocati in giudizio, sia quelli già assunti sia gli altri candidati idonei, ritenendo che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, che potrebbe determinare la ripetizione della prova orale e la riformulazione della graduatoria. L'integrazione dovrà avvenire mediante notifica individuale, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, di un atto contenente il ricorso, la memoria di costituzione del Comune e l'ordinanza. Il Comune deve collaborare fornendo gli indirizzi PEC o i dati anagrafici necessari. Il ricorrente dovrà eseguire l'adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova entro i successivi trenta giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
notifica dell'atto introduttivo alla pubblica amministrazione che ha emesso gli atti impugnati e "ad almeno uno dei controinteressati"
La notificazione del ricorso all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato consente il rituale incardinamento del giudizio, ferma la possibilità per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro atti concorsuali può incidere sulla posizione di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascun candidato non ancora evocato, anche se già assunto o soltanto idoneo.
- L'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati deve essere effettuata mediante notificazione individuale del ricorso e degli atti indicati dal giudice, entro il termine perentorio assegnato; l'omissione dell'adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'amministrazione resistente deve collaborare con il ricorrente mettendo a disposizione gli indirizzi PEC o i dati anagrafici dei controinteressati necessari per l'esercizio del diritto di difesa e per il perfezionamento della notificazione.
- La notificazione del ricorso all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato è sufficiente per il rituale incardinamento del giudizio, senza escludere l'ordine successivo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
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