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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26396/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per aspecificità, il suo appello contro la sentenza di condanna del Tribunale. Deduceva erronea applicazione della legge penale e processuale, sostenendo che l'atto di appello conteneva censure specifiche sia sulla responsabilità, in particolare sulla sussistenza di artifici e raggiri, sia sul trattamento sanzionatorio e sulla dosimetria della pena, lamentando che la Corte territoriale aveva confuso il giudizio di ammissibilità con quello di fondatezza nel merito dei motivi, valutandoli come non persuasivi anziché verificarne la specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'atto di appello conteneva effettive critiche specifiche rispetto a punti determinati della decisione di primo grado, sia quanto alla sussistenza del fatto sia quanto alla dosimetria della pena. Ha quindi ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di appello, il controllo sull'ammissibilità dei motivi non può estendersi alla valutazione della loro manifesta infondatezza. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato solo per la riproduzione del motivo di ricorso nel testo della sentenza

  • art. 581 c.p.p.

    norma evocata per i requisiti di specificità dei motivi di appello

  • art. 591 c.p.p.

    norma evocata per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; non consente di fondare l'inammissibilità sulla valutazione di manifesta infondatezza dei motivi

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 -01

    In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità enell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi

    precedente di legittimità richiamato come principio decisivo sul limite del controllo di ammissibilità in appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello penale, la verifica dell'ammissibilità dei motivi è limitata al controllo della loro specificità e non può trasformarsi in un giudizio anticipato di infondatezza nel merito.
  • Un motivo di appello è specifico quando si confronta con passaggi determinati della sentenza impugnata, indicando le ragioni di critica rispetto a punti individuati della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità è illegittima se l'atto contiene censure puntuali sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio; in tal caso il giudice deve esaminare i motivi nel merito.
  • L'erronea sovrapposizione tra vaglio di ammissibilità e vaglio di fondatezza integra violazione di legge e determina l'annullamento del provvedimento che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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