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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14339/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale per euro 208.886,73 relativa alle spese processuali a carico di Mauro Angelini. La Corte territoriale aveva ritenuto che mancasse la comunicazione dei decreti di liquidazione (necessaria per proporre opposizione) e che la cartella non fosse preceduta da un atto impositivo (avviso di accertamento) che contestasse la pretesa tributaria. Il Procuratore generale ha contestato tali conclusioni sostenendo che i decreti di liquidazione erano stati comunicati insieme all'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., che non sussisteva quindi violazione dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, e che le questioni di quantificazione delle spese sono di competenza del giudice civile (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), non del giudice penale dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto prevalente la questione di riparto di giurisdizione e ha stabilito che le contestazioni relative alla quantificazione delle spese processuali e alla loro pertinenza rispetto alle imputazioni devono essere proposte davanti al giudice civile mediante opposizione all'esecuzione. Poiché Angelini aveva sollevato questioni di quantificazione e pertinenza (e non riguardo all'esistenza o validità del titolo), il giudice penale non era competente a decidere; la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, lasciando impregiudicata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice civile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola la comunicazione e la discovery delle voci di spesa; la Corte ha ritenuto che la conoscenza delle spese in sede di discovery possa rendere non determinante il mancato invio di altri preavvisi ai fini della possibilità di proporre opposizione civile sulla quantificazione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel motivo di ricorso del Procuratore generale; la Corte ha valutato la fondatezza del rilievo in relazione alle modalità di comunicazione degli atti di liquidazione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'avviso di accertamento come atto impositivo; la Corte ha però distinto tra questioni di esistenza/validità del titolo (di competenza penale) e questioni di quantificazione/pertinenza (di competenza civile), per cui l'assenza di un avviso non poteva essere decisiva ove la controversia riguardasse la quantificazione

  • Codice di procedura penale

    La comunicazione mediante avviso di conclusione indagini e relativa disponibilità documentale è stata ritenuta idonea, secondo il Procuratore generale, a informare l'imputato delle somme e consentirgli di esercitare i rimedi; la Corte ha comunque deciso sul riparto di giurisdizione più che sulla regolarità della singola comunicazione

  • Codice di procedura civile

    Stabilisce lo strumento dell'opposizione all'esecuzione forzata dinanzi al giudice civile; la Corte ha confermato che le contestazioni sulla quantificazione delle spese processuali devono essere dedotte con tale rimedio davanti al giudice civile

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Norma sostanziale penale (bancarotta) relativa al capo di imputazione che ha dato luogo alla condanna e quindi alla pretesa di rimborso delle spese processuali

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 (Pislor)

    Ha stabilito che le questioni che riguardano la quantificazione o la pertinenza di determinate voci di spesa devono essere proposte al giudice civile mediante opposizione all'esecuzione; la decisione è usata come principio di riparto di giurisdizione nel presente caso

Massime di principio

  • Se il condannato contesta la quantificazione delle spese processuali (calcolo delle voci o pertinenza rispetto alle imputazioni), la competenza spetta al giudice civile mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • Il giudice penale dell'esecuzione è competente solo per questioni attinenti all'esistenza e alla validità del titolo esecutivo o all'interpretazione della statuizione che ne costituisce il fondamento; se la domanda riguarda esclusivamente aspetti contabili o la pertinenza di voci, il penale non è competente
  • La mancata comunicazione di singoli avvisi impositivi non esclude automaticamente il rimedio civile: è necessario distinguere tra vizi che incidono sull'esistenza/validità del titolo e contestazioni che riguardano la quantificazione, riservate al giudice civile
  • La parte condannata che voglia ottenere la rideterminazione o la cancellazione di voci di spesa deve proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice civile; l'eventuale improprio coinvolgimento del giudice penale deve essere dichiarato non luogo a provvedere, senza pregiudizio della riassunzione davanti al civile
  • In sede di esecuzione, è fondamentale qualificare correttamente l'oggetto del rilievo (titolo vs. quantificazione) per scegliere il rimedio processuale corretto e non incorrere in decadenze o rigetti per incompetenza

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