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Parere

Parere n. 915/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Comune de -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza n. 2/2025 del 4 febbraio 2025 di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale n. 2/2025 di demolizione di un manufatto a uso residenziale e di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza comunale che gli ha ingiunto, quale proprietario e autore dell’abuso, la demolizione di un manufatto destinato a uso residenziale, realizzato in zona agricola in assenza di titolo abilitativo. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità o annullabilità dell’ordinanza per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo n. 152/2021, che aveva annullato una precedente ordinanza di demolizione relativa al medesimo manufatto per difetto di istruttoria e motivazione. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria, nonché la difformità dell’ordinanza rispetto alla deliberazione consiliare n. 58/2009 e la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La tesi difensiva si fonda sull’avvenuta presentazione di due istanze per manufatti temporanei, uno destinato all’abitazione della famiglia e l’altro agli uffici della società di cui il ricorrente era procuratore, nell’ambito del regime emergenziale post-sisma del 2009. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare dell’ordinanza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha esaminato l’affare limitatamente alla domanda cautelare e ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole di fondatezza del ricorso. Il primo motivo non appare prima facie accoglibile perché la dedotta violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, e non attraverso il ricorso straordinario. Il secondo motivo è stato ritenuto allo stato indimostrato: il ricorrente ha ammesso di non disporre dei documenti relativi alle due istanze, mentre il Comune ne ha negato l’esistenza nei propri archivi. La sentenza penale di assoluzione non vincola il Comune, che non era parte di quel giudizio, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali. Inoltre, non sembrano ricorrere i presupposti del regime emergenziale: il manufatto abitativo superava i limiti di superficie e altezza e la famiglia del ricorrente aveva già ottenuto un alloggio provvisorio; per il manufatto direzionale-produttivo non risultava presentato alcun progetto. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché, persino assumendo in via ipotetica la natura autorizzata dell’opera, il manufatto sarebbe stato precario e mantenibile per un massimo di 36 mesi, periodo ormai decorso senza proroghe risultanti in vigore. Le conseguenze dell’eventuale inottemperanza sono state ritenute ipotetiche, non essendo stata accertata l’inottemperanza né adottati atti conseguenti lesivi. La domanda cautelare è stata quindi respinta. L’esame definitivo è stato rinviato, con ordine al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di completare l’istruttoria, trasmettere la relazione e gli allegati al ricorrente per le controdeduzioni e depositare la relazione finale.

Osservazioni

Domanda cautelare

La sospensione dell’ordinanza di demolizione è respinta perché non emerge una prognosi favorevole di fondatezza del ricorso e non risulta integrato il periculum in mora.

Violazione o elusione del giudicato

La dedotta nullità per violazione del giudicato deve essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza asseritamente elusa o violata; tale questione esorbita dal perimetro del ricorso straordinario.

Prova delle istanze per i manufatti temporanei

L’assunto relativo alla presentazione di due distinte istanze è allo stato indimostrato, poiché il ricorrente dichiara di non possedere la documentazione e il Comune nega che gli atti risultino nei propri archivi.

Rilevanza della sentenza penale

La sentenza penale di assoluzione non determina, nei confronti del Comune rimasto estraneo al giudizio penale, un vincolo quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali.

Presupposti del regime emergenziale post-sisma

Non risultano integrati i presupposti del regime emergenziale: il manufatto abitativo superava i limiti di superficie e altezza e la famiglia del ricorrente disponeva già di un alloggio provvisorio; per il manufatto direzionale-produttivo non risultava presentato alcun progetto.

Periculum in mora e precarietà dell’opera

Il periculum in mora non risulta sussistente perché, anche assumendo l’autorizzazione dell’opera, il manufatto avrebbe avuto natura precaria e sarebbe stato mantenibile per un massimo di 36 mesi, periodo ormai decorso senza proroghe risultanti in vigore.

Inottemperanza all’ordinanza

Le conseguenze dell’eventuale inottemperanza sono ipotetiche, poiché l’inottemperanza non risulta accertata e non risultano adottati atti successivi incidenti negativamente sulla posizione del ricorrente.

Incombenti istruttori

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro trenta giorni la relazione istruttoria documentata e gli allegati al ricorrente, consentendogli di controdedurre entro i successivi trenta giorni; la relazione finale deve pervenire alla Sezione nei quindici giorni successivi.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 3 l. 241/1990

    È invocato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’ordinanza; il parere non definisce ancora in via definitiva la relativa censura.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità dell’ordinanza di demolizione; la Sezione non esprime ancora il giudizio definitivo sul merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    tutela dei diritti e della dignità dell’interessato

    È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dedotta nullità o elusione di un giudicato amministrativo deve essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha pronunciato la decisione asseritamente violata o elusa, non mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Nel giudizio amministrativo l’esistenza di istanze o titoli abilitativi invocati a giustificazione di un’opera edilizia deve essere adeguatamente documentata; la mera allegazione dell’interessato, contestata dall’amministrazione e priva di riscontri documentali, non è sufficiente a fondare una prognosi cautelare favorevole.
  • La sentenza penale pronunciata in un giudizio al quale l’amministrazione non abbia partecipato non vincola quest’ultima quanto alla valutazione probatoria delle dichiarazioni testimoniali utilizzate nel processo penale.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un’ordinanza di demolizione, il periculum in mora non è dimostrato da conseguenze meramente ipotetiche dell’inottemperanza, quando non risultino né accertata l’inottemperanza né adottati atti ulteriori concretamente lesivi.
  • La natura temporanea e precaria di un manufatto autorizzabile secondo una disciplina emergenziale non può giustificare la sospensione dell’ordine di demolizione quando il periodo massimo di mantenimento dell’opera sia ormai decorso e non risultino proroghe efficaci.

Ordinanza di demolizione di manufatto realizzato in zona agricola

Il parere riguarda un ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto da un privato contro un Comune per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un manufatto destinato a uso residenziale. La Sezione Prima ha respinto la domanda cautelare e ha rinviato l’esame definitivo dopo avere disposto ulteriori incombenti istruttori.

Premesse e fatti rilevanti

L’ordinanza impugnata qualificava il ricorrente come proprietario e autore dell’abuso e gli ingiungeva di demolire un manufatto ancora in corso di ultimazione, realizzato in zona agricola e privo di titolo abilitativo. L’interessato aveva presentato, secondo la propria prospettazione, un’istanza per un manufatto temporaneo destinato a esigenze abitative familiari nell’ambito della disciplina emergenziale post-sisma del 2009. Il ricorrente ha poi sostenuto l’esistenza di due istanze distinte, una per l’uso abitativo e una per la ricollocazione degli uffici di una società.

Motivi del ricorso

Il primo motivo deduceva la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo n. 152/2021, che aveva annullato una precedente ordinanza di demolizione relativa allo stesso manufatto per difetto di istruttoria e motivazione.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, l’errata valutazione dei presupposti e il difetto di istruttoria, oltre alla difformità dell’ordinanza rispetto alla deliberazione consiliare n. 58/2009 e alla violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente richiamava anche una sentenza penale di assoluzione, sostenendo che essa avrebbe accertato la presentazione delle due istanze per manufatti temporanei.

Valutazione cautelare sulla violazione del giudicato

La Sezione ha ritenuto che il primo motivo non presentasse una prognosi favorevole. La dedotta nullità derivante dalla violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza asseritamente violata. Tale questione esorbita dal perimetro del ricorso straordinario.

Valutazione cautelare sulla documentazione e sul regime emergenziale

Anche il secondo motivo è stato ritenuto allo stato non fondato. L’esistenza delle due istanze non è stata documentata: il ricorrente ha ammesso di non possedere i relativi atti e il Comune ha negato che essi risultino nei propri archivi.

La sentenza penale di assoluzione non è stata considerata vincolante per il Comune, che non era parte del giudizio penale, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni di un testimone.

In ogni caso, la Sezione ha rilevato che non sembrano sussistere i presupposti del regime emergenziale post-sisma. Il manufatto abitativo avrebbe superato i limiti di superficie e altezza consentiti e la famiglia del ricorrente disponeva già di un alloggio provvisorio, sicché non emergevano esigenze abitative da soddisfare. Quanto al manufatto direzionale-produttivo, lo stesso ricorrente aveva ammesso di non avere presentato alcun progetto.

Periculum in mora

La Sezione ha escluso anche il pericolo di danno grave e irreparabile. Anche ammettendo in via ipotetica che l’opera fosse stata autorizzata secondo il regime emergenziale, essa avrebbe avuto natura precaria e avrebbe potuto essere mantenuta per un periodo massimo di 36 mesi, ormai decorso senza proroghe risultanti efficaci.

Inoltre, le conseguenze dell’eventuale mancata ottemperanza all’ordinanza sono state ritenute meramente ipotetiche: non risultava accertata l’inottemperanza e non risultavano adottati atti successivi concretamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente.

Incombenti istruttori e rinvio

Il parere non definisce il ricorso nel merito. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione del parere la relazione istruttoria documentata e i relativi allegati al ricorrente, che potrà controdedurre entro i successivi trenta giorni. La relazione finale, comprensiva delle eventuali controdeduzioni, dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione nei successivi quindici giorni.

La Sezione ha rinviato la trattazione dell’affare a un’altra adunanza, da fissarsi nel quarto trimestre del 2026, riservando ogni decisione in rito e nel merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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