Cassazione Civile, Ordinanza n. 22604/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un’avvocata aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali maturati per attività svolte in favore della società durante una precedente procedura di concordato preventivo, chiedendone in parte la prededuzione e, comunque, il privilegio professionale. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, escludendo la prededuzione sia per l’attività stragiudiziale sia per quella giudiziale, ritenendo la prima non funzionale al concordato e la seconda svolta in posizione antagonistica rispetto alla procedura; aveva inoltre ridotto il quantum e compensato le spese. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 111, comma 2, l.f. e dell’art. 24 Cost. per il mancato riconoscimento della prededuzione delle prestazioni stragiudiziali e per l’omessa considerazione della loro funzionalità al concordato; violazione degli artt. 111 e 111-bis l.f., art. 2751-bis n. 2 c.c., D.M. n. 55/2014 e vizio motivazionale in relazione all’attività giudiziale, al trattamento delle spese generali e alla mancata prededuzione; violazione dell’art. 99 l.f. e degli artt. 24 e 111 Cost. per il diniego della prova testimoniale; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non confrontati con le rationes decidendi del decreto impugnato e, in parte, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito sulla funzionalità/superfluità delle prestazioni e sulla loro riconducibilità alle finalità del concordato. Ha inoltre ritenuto non specifiche le censure sulla liquidazione del compenso e infondata la doglianza sul privilegio esteso alle spese generali, osservando che non vi è base normativa per tale estensione. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il quarto motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese era giustificata dalla soccombenza solo parziale e dalla controvertibilità delle questioni. È stata quindi confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, l.f.
crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali
La prededuzione richiede non solo la maturazione del credito durante la procedura, ma anche un nesso temporale e teleologico con la procedura stessa; l’assunzione dell’obbligazione deve risultare dal piano o dalla proposta.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro di doglianza, ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso.
art. 111-bis l.f.
Richiamato in relazione al regime di insinuazione e trattamento del credito professionale, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
Il privilegio per i crediti professionali non è estensibile, in via analogica, alle spese generali senza una base normativa espressa.
artt. 19 e 21, commi 2 e 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamati nel motivo relativo alla liquidazione del compenso professionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 99 l.f.
Richiamato a sostegno della censura sul diniego della prova testimoniale, ma il motivo è stato assorbito.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, senza accoglimento.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza parziale e controversia delle questioni.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede specificità e confronto puntuale con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prededuzione concorsuale, il credito è prededucibile solo se sorto in occasione o in funzione della procedura e se vi è un effettivo collegamento temporale e teleologico con le finalità della procedura; non basta che l’attività sia stata svolta durante la sua pendenza.
- Per ottenere la prededuzione di compensi professionali è necessario dimostrare che l’incarico e la prestazione siano coerenti con il piano o con la proposta della procedura concorsuale e funzionali ai suoi scopi istituzionali.
- Le attività stragiudiziali che risultino superflue, sovrabbondanti o interferenti con i compiti degli organi della procedura non sono prededucibili se non è provata la loro concreta funzionalità per la massa dei creditori.
- Non esiste una presunzione automatica di funzionalità delle prestazioni professionali solo perché rese durante il concordato o su richiesta del debitore: chi invoca la prededuzione deve provare il nesso con le finalità della procedura.
- In cassazione, la censura per violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare la norma asseritamente violata, esaminarne il precetto e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. non si estende automaticamente alle spese generali in mancanza di una base normativa espressa.
- La compensazione delle spese è legittima quando la soccombenza è solo parziale e le questioni trattate sono controvertibili, trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice di merito.
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