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Sentenza

Sentenza n. 351/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS- del 6 febbraio 2020, n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2020, per opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo, a firma del Responsabile del III settore del Comune di Vico del Gargano; - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 16 gennaio 2020, di dichiarazione di improcedibilità, con relativa archiviazione, della S.C.I.A. in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2019 presentata dalla ricorrente; - nonché ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e consequenziale, ancorchè non conosciuto ed in particolare: - il verbale -OMISSIS- del 24 ottobre 2019 della Commissione locale per il paesaggio, con la quale veniva espresso parere contrario alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria della ricorrente; - il verbale -OMISSIS- del della Commissione locale per il paesaggio, con la quale veniva riesaminata la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria della ricorrente confermando il diniego di cui al verbale -OMISSIS- del 24 ottobre 2019; - il provvedimento prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020, con il quale il Dirigente del III settore Ufficio per il Paesaggio dei comuni associati di Vico del Gargano ed Ischitella presso il Comune di Vico del Gargano respingeva la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per movimenti di terreno presentata dalla ricorrente; - il preavviso di diniego prot. -OMISSIS-2740 del 24 ottobre 2019, per la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per movimenti di terreno presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202000360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi, diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica e conseguente improcedibilità e archiviazione della SCIA in sanatoria per opere di sbancamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi, il diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica, l’archiviazione della SCIA in sanatoria e gli atti presupposti, deducendo due gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che gli interventi consistessero in un modesto sbancamento, nel successivo spandimento del terreno e nella formazione di aiuole, riconducibile all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, del glossario di cui al d.m. 2 marzo 2018 e degli interventi di arredo pertinenziale. Ha inoltre invocato l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica previsto dai punti A.13 e A.19 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, sostenendo che fosse già stata rilasciata un’autorizzazione paesaggistica per opere precedenti e che il Comune avesse già assentito un lieve movimento di terra mediante nulla osta. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione delle NTA del PPTR pugliese, sostenendo che lo sbancamento non avrebbe alterato in modo significativo la morfologia del versante né la vegetazione arborea o arbustiva e che l’area, inserita in un contesto urbano, non sarebbe stata interessata dai vincoli valorizzati dall’amministrazione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017, degli artt. 146, 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e delle NTA del PPTR, nonché eccesso di potere per violazione del principio di legalità, travisamento, errore di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati. Dagli accertamenti del sopralluogo congiunto del 15 maggio 2019 e dalla documentazione fotografica risultava che l’intervento non consisteva in un lieve livellamento, ma in uno scavo o sbancamento di terreno superficiale e roccia, con altezza variabile da circa 0,40 a 2 metri e superficie stimata tra 400 e 500 metri quadrati, tale da modificare sensibilmente la morfologia dei luoghi. Il dato decisivo era l’altezza e la consistenza dello sbancamento, non superate dalle contestazioni della ricorrente relative al solo volume di terreno movimentato. L’intervento non era connesso ad attività agricola o agro-silvo-pastorale e non rientrava quindi nell’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001; neppure era riconducibile alle aree ludiche o agli elementi di arredo di cui alla lett. e-quinquies). Il glossario del d.m. 2 marzo 2018 non era applicabile, poiché le opere concrete erano diverse e più rilevanti rispetto alle attività ivi contemplate. Il punto A.13 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 riguardava interventi minori di manutenzione, sostituzione o adeguamento di recinzioni e muri esistenti, mentre nel caso esaminato vi era uno sbancamento ex novo; il punto A.19 riguardava invece specifici interventi agro-silvo-pastorali, anch’essi estranei alla fattispecie. L’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata concerneva una diversa pratica e opere diverse, relative alla fondazione di un muro di recinzione, e non poteva estendersi al successivo sbancamento. Quanto alle NTA del PPTR, il terreno era gravato dal vincolo relativo ai versanti e dal vincolo boschivo. Lo sbancamento era incompatibile con l’art. 53, comma 2, lett. A1, delle NTA, perché comportava un’alterazione dell’assetto morfologico del versante; inoltre, dalle ortofoto risultava la preesistenza di specie forestali adulte non più presenti, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 2, lett. A1, relativo alla trasformazione o rimozione della vegetazione arborea o arbustiva. Non era applicabile la disciplina derogatoria dell’art. 63, comma 3, né assumevano rilievo decisivo l’ordinanza di dissequestro penale, riferita a opere diverse, o i generici richiami a lavori eseguiti dall’Acquedotto Pugliese. Sono state integralmente compensate le spese processuali per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se "strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali"

    L’esenzione dall’obbligo del titolo edilizio riguarda esclusivamente i movimenti di terra strettamente connessi all’attività agricola o alle pratiche agro-silvo-pastorali; gli sbancamenti destinati ad altri usi e idonei ad alterare la morfologia o il tessuto urbanistico del territorio richiedono un titolo abilitativo.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001

    non necessitano di alcun titolo abilitativo edilizio le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

    La disposizione non si applica a uno sbancamento rilevante del terreno, non riconducibile a un’area ludica o a un elemento di arredo pertinenziale.

  • d.m. 2 marzo 2018, punti 34, 35 e 43

    Le voci del glossario riguardano attività agricole, movimenti di terra strettamente pertinenti all’agricoltura e opere di arredo da giardino; non comprendono uno sbancamento significativo che modifichi la morfologia dei luoghi.

  • Allegato A, punti A.13 e A.19, d.P.R. n. 31/2017

    Le esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica riguardano, rispettivamente, interventi minori di manutenzione, sostituzione o adeguamento di recinzioni e muri esistenti e specifiche opere agro-silvo-pastorali; non coprono la realizzazione ex novo di un rilevante sbancamento.

  • artt. 146, 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004

    Gli interventi paesaggisticamente rilevanti realizzati in area vincolata devono essere sottoposti al procedimento autorizzatorio o di accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • art. 53, comma 2, lett. A1, NTA del PPTR pugliese

    sono considerati non ammissibili gli interventi che comportano "alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante"

    In area gravata dal vincolo relativo ai versanti, è non ammissibile l’intervento che, per consistenza e modalità, alteri la morfologia generale del versante.

  • art. 63, comma 2, lett. A1, NTA del PPTR pugliese

    sono considerati non ammissibili gli interventi che comportano "trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva"

    In presenza del vincolo boschivo, la trasformazione o rimozione della vegetazione arborea o arbustiva impedisce l’accertamento della compatibilità paesaggistica, salvo le specifiche eccezioni previste dalla norma.

  • art. 63, comma 3, NTA del PPTR pugliese

    La disposizione ammette specifiche categorie di interventi, ma non opera quando l’opera concreta consiste in uno sbancamento rilevante e nella modifica della morfologia del versante, estranei alle fattispecie elencate.

Massime di principio

  • I movimenti di terra sono esenti dal titolo edilizio soltanto quando siano strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola o alle pratiche agro-silvo-pastorali; se sono destinati ad altri usi e comportano una trasformazione apprezzabile della morfologia del territorio, necessitano di un titolo abilitativo edilizio.
  • Per qualificare un movimento di terra come lieve e non soggetto a titolo edilizio non è sufficiente considerare il solo volume del materiale movimentato: assumono rilievo anche l’altezza dello sbancamento, l’estensione dell’area interessata e l’incidenza complessiva sulla morfologia dei luoghi.
  • Le voci del glossario dell’attività edilizia libera e le esenzioni paesaggistiche relative a recinzioni, muri e opere agro-silvo-pastorali non possono essere applicate analogicamente a uno sbancamento realizzato ex novo e di consistenza significativa.
  • Un’autorizzazione paesaggistica rilasciata per una determinata opera e nell’ambito di una specifica pratica non legittima opere successive, ulteriori o materialmente diverse da quelle oggetto dell’autorizzazione.
  • In area soggetta al vincolo dei versanti, uno sbancamento che modifichi in modo evidente la morfologia del terreno è incompatibile con le NTA del PPTR; in area gravata anche dal vincolo boschivo, la rilevata rimozione o trasformazione della vegetazione arborea o arbustiva costituisce ulteriore ragione ostativa all’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziSanatoria paesaggisticaVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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