Sentenza n. 15/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito, di cui al messaggio prot. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024, notificato a mani del ricorrente in data 24 gennaio 2024, recante il diniego definitivo di istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 L. 104/1992, in parte qua e nei limiti dell'interesse; - dell’atto di cui al messaggio prot. -OMISSIS- del 20 dicembre 2023 del Dipartimento Impiego del Personale dell'esercito – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, quale atto presupposto e recante preavviso di rigetto ovverosia le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza; - ove occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31 luglio 2023 del Dipartimento Impiego del Personale dell'esercito – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, con cui il ricorrente veniva nominato quale “Incaricato presso il Reparto” [Infermeria Presidiaria di tipo “A” di Bari], quale atto connesso o collegato a quello impugnato, ovvero presupposto; - ove occorra, della direttiva “P-001- Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito” ed. 2021, ovvero per la sua disapplicazione; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non noto o comunicato; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3 agosto 2024: - per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sull’ordinanza del 20.04.2024 n. 175/2024, notificata ai fini del passaggio in giudicato in data 3 maggio 2024 e pertanto definitiva e non ulteriormente gravabile, - e per la nullità' ovvero l'annullamento: - del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 15 maggio 2024 avente ad oggetto “Serg. Magg. Aiut. “Assistente ai comandi” -OMISSIS-effettivo presso l’Infermeria Presidiaria di Tipo “A” in Bari. Provvedimento di riesame”; - e per l'annullamento ovvero la disapplicazione - della “Circolare per i trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario” anno 2024 nella parte in cui prevede la vacanza organica per la categoria e inquadramento giuridico e normativo d'appartenenza, o per quanto d'interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso; - nonché per la condanna della P.A. a risarcire tutti i danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego definitivo e successivo diniego rinnovato dell’assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 verso Lecce e provincia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, motivazione apparente, erronea presupposizione in fatto, violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dell’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010, violazione del principio di proporzionalità, illogicità manifesta e perplessità dell’azione amministrativa. Contestava, in particolare, che l’Amministrazione avesse valutato la disponibilità dei posti sulla base delle mansioni e del profilo professionale, anziché delle posizioni organiche omologhe per ruolo e grado, e che non avesse adeguatamente considerato la situazione del Reparto Affari Territoriali di Lecce. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame. L’Amministrazione aveva quindi adottato un nuovo diniego, affermando che nella sede di Lecce e provincia le posizioni organiche corrispondenti al ruolo e grado del militare risultavano sovra-alimentate, con 96 posti previsti e 120 effettivi, pari al 125%. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto l’elusione o violazione dell’ordinanza cautelare, l’ingiustizia manifesta, lo sviamento, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’illegittimità del nuovo diniego, sostenendo che i dati sulle vacanze organiche fossero meramente assertivi e invocando il principio del one shot temperato. Ha inoltre chiesto la nullità o l’annullamento del nuovo provvedimento, l’ottemperanza all’ordinanza cautelare e il risarcimento dei danni, nonché l’indennizzo da ritardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, a seguito del remand cautelare, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento di riesame, non meramente confermativo, sostitutivo del precedente e divenuto il nuovo oggetto della controversia. Ha respinto i motivi aggiunti. L’ordinanza cautelare aveva imposto soltanto il riesame dell’istanza, non il suo accoglimento, e il remand restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale, senza pregiudicare l’esito finale. Non sussiste quindi violazione o elusione di un giudicato cautelare; inoltre, la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 presuppone la violazione o elusione di una sentenza passata in giudicato e non di una pronuncia cautelare priva di efficacia di giudicato. Il nuovo diniego è stato ritenuto legittimo perché l’Amministrazione ha verificato la disponibilità di posizioni organiche omologhe per ruolo e grado, come richiesto dall’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010, e ha documentato con dati e relazione istruttoria la piena alimentazione organica nella sede richiesta. Le considerazioni relative al profilo mansionistico erano autonome e meramente aggiuntive, sicché la legittimità della motivazione fondata sull’assenza di posizioni vacanti era sufficiente a sostenere l’atto. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per ritardo, poiché il procedimento originario era stato concluso entro il termine di 90 giorni, il riesame era intervenuto dopo 24 giorni dall’ordinanza cautelare e, comunque, non risultava spettante il bene della vita richiesto. È stata altresì respinta la richiesta di indennizzo da mero ritardo per mancata attivazione preventiva del potere sostitutivo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
L’assegnazione temporanea per assistere il familiare disabile comporta un bilanciamento tra l’interesse del richiedente e le esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione; l’assegnazione è possibile nei limiti della disponibilità di una collocazione compatibile presso la sede richiesta.
art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010
nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
Per valutare l’assegnazione temporanea del personale militare occorre verificare la vacanza di posizioni organiche omologhe per ruolo e grado nella sede richiesta, non l’identità delle mansioni.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato è stato sostituito da un nuovo atto e la decisione sull’originaria impugnazione non procurerebbe più alcuna utilità concreta.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato riguarda il contrasto con una sentenza passata in giudicato e non può essere estesa alla violazione di una mera ordinanza cautelare.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
La possibilità di dichiarare l’inefficacia di atti emessi in violazione o elusione di provvedimenti non ancora passati in giudicato non equivale al riconoscimento di un giudicato cautelare né comporta, di per sé, la nullità dell’atto amministrativo.
art. 2-bis, l. 241/1990
Il risarcimento da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo richiede anche la dimostrazione della spettanza del bene della vita; l’indennizzo da mero ritardo presuppone inoltre l’attivazione preventiva del potere sostitutivo.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
L’autorità titolare del potere sostitutivo deve essere previamente investita dall’interessato ai fini dell’indennizzo da mero ritardo.
art. 28 d.l. 69/2013
La domanda di indennizzo da mero ritardo è subordinata alla previa e tempestiva sollecitazione del potere sostitutivo.
Massime di principio
- Quando, a seguito di un’ordinanza cautelare propulsiva che dispone il riesame, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento non meramente confermativo, il provvedimento originario è sostituito e il ricorso contro di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto rinnovato, da impugnare mediante motivi aggiunti.
- Il remand cautelare impone all’Amministrazione di riesaminare l’affare secondo le indicazioni del giudice, ma non vincola l’esito del procedimento e non preclude l’adozione di un nuovo diniego adeguatamente motivato.
- La violazione di un’ordinanza cautelare non determina la nullità dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, poiché tale nullità presuppone la violazione o elusione di una sentenza passata in giudicato; l’ordinanza cautelare non forma giudicato in senso tecnico.
- Nell’applicazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 al personale militare, la disponibilità deve essere verificata con riferimento alle posizioni organiche vacanti omologhe per ruolo e grado nella sede richiesta, ai sensi dell’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010; non è necessaria l’identità delle mansioni.
- Un nuovo diniego di assegnazione temporanea è adeguatamente motivato quando indica e documenta la piena alimentazione delle posizioni organiche corrispondenti al ruolo e grado del richiedente nella sede richiesta; in presenza di motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenere l’atto.
- Il risarcimento da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo richiede la prova della spettanza del bene della vita; l’indennizzo da mero ritardo richiede, inoltre, la previa attivazione del potere sostitutivo nei termini previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →