Ordinanza n. 2508/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80 e indetto con decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, con riferimento ai posti banditi nella Regione Sicilia, siccome risultata non idonea alla prova scritta; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente relativo alla prova scritta tenutasi in data 15 Dicembre 2023, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.; C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (prova orale) nonché il provvedimento prot. m_pi.AOODRSI.REGISTROUFFICIALE.U.0000061.02-01-2024 con il quale è stato pubblicato il calendario della prova orale, nella parte in cui non prevede la ricorrente fra i candidati ammessi a tale prova; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30 marzo 2022, n. 80, con riferimento al concorso di cui è causa; E) qualora occorra, del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALFANO ALESSANDRA il 5\7\2024: A) Del Decreto prot. 21290 del 27.05.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023; B) Del Decreto prot. 21670 del 29.05.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALFANO ALESSANDRA il 18\9\2024: A) Del Decreto prot. 32649 del 30.07.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023; B) Del Decreto prot. 34138 del 08.08.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – pubblicato nella stessa data, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, bandito con D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova scritta, correzione dell'elaborato con attribuzione di 68/100 e successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria regionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente destinato all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria nella Regione Sicilia, poiché ritenuta non idonea alla prova scritta, alla quale le è stato attribuito il punteggio di 68/100. Ha inoltre impugnato l'elenco degli ammessi alla prova orale, il relativo calendario nella parte in cui non la ricomprende, i quesiti della prova scritta e, in via subordinata, la disciplina regolamentare che stabilisce in 70/100 la soglia minima di superamento della prova. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione ai decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di approvazione e rettifica delle graduatorie di merito del concorso, adottati nel maggio, luglio e agosto 2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione, della valutazione della prova, dei quesiti, della soglia di 70/100 o delle graduatorie. Considerato l'elevato numero delle parti interessate e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ha autorizzato la notificazione dei ricorsi e dei motivi aggiunti per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità richiamati dall'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 7 d.m. 30 marzo 2022, n. 80
La disposizione è richiamata quale base per la Commissione Nazionale competente all'elaborazione dei quesiti della prova scritta.
d.m. 30 marzo 2022, n. 80
È indicato come atto regolamentare presupposto del concorso e, in particolare, come fonte della soglia minima di 70/100 contestata dalla ricorrente.
ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio
È richiamata per termini e modalità della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal Collegio.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo modalità e termini da esso stabiliti.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e il rinvio dell'udienza sono misure interlocutorie dirette a regolarizzare il contraddittorio e non comportano alcuna decisione sulla fondatezza delle censure rivolte contro gli atti impugnati.
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