Cassazione Penale, Sentenza n. 46382/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l ordinanza del Tribunale che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanze stupefacenti). Due motivi: (1) censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il dato ponderale da solo non dimostra finalità di spaccio e che mancavano elementi come denaro o strumenti di confezionamento; (2) censura sulle esigenze cautelari e sulla mancata valutazione, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari), in considerazione dell'incensuratezza e delle circostanze personali dell'indagato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità, ravvisando che il Tribunale aveva motivato analiticamente la sussistenza dei gravi indizi: rinvenimento nella stanza da letto di 10 buste per complessivi 1.413 grammi lordi di marijuana, consistenza di 192,6 grammi di principio attivo (pari a circa 7.704 dosi medie), presenza di un bilancino con tracce e l'ammissione parziale dell'indagato circa la cessione "ad amici". Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale impugnato non ha valutato e motivato adeguatamente lo stato di incensuratezza del Floresta e non ha fornito elementi concreti per escludere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari (ad es. rischi concreti di elusione delle prescrizioni o di reiterazione). Per tale vizio di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo giudizio su quella sola questione; ha altresì disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio di revisione delle misure cautelari davanti al Tribunale; il ricorso era stato proposto avverso provvedimento emesso ai sensi di tale articolo
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; la valutazione della sussistenza dei gravi indizi è stata ancorata alla quantità significativa di sostanza, all’imballaggio, al bilancino e all'ammissione dell'indagato
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata con riguardo alla motivazione sulle esigenze cautelari e alla possibilità di applicare misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato e motivato il rifiuto degli arresti domiciliari
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti previsti
Giurisprudenza rilevata in motivazione (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4820 del 30/01/2013; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013)
Richiami giurisprudenziali usati per affermare principi: l'incensuratezza può costituire una presunzione di minore pericolosità sociale e la circostanza che il reato sia stato commesso nell'abitazione non è di per sé sufficiente a escludere misure meno afflittive se non si indicano elementi concreti che mostrino il rischio di elusione o di inosservanza delle prescrizioni
Massime di principio
- Il dato ponderale da solo non è automaticamente esclusivo o decisivo: può giustificare gravi indizi se accompagnato da altre circostanze concrete (imballaggi, bilancino, quantificazione in dosi, ammissioni, incongruenze economiche), ma la difesa può opporre argomentazioni specifiche per sostenere uso personale
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti; interviene solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria o se vi è carenza di specificità nella decisione
- Per la scelta della custodia in carcere è necessario motivare in modo puntuale perché misure meno afflittive (arresti domiciliari, obblighi) non siano adeguate e proporzionate: il giudice deve indicare elementi concreti che giustifichino la maggiore afflittività
- L’incensuratezza rileva come fatto da valutare: può costituire presunzione di minore pericolosità sociale e va considerata esplicitamente nella ponderazione della misura cautelare
- La circostanza che il reato sia stato commesso nel domicilio dell'indagato non basta di per sé a escludere domiciliari; occorre dimostrare il concreto rischio che l'imputato eluda le prescrizioni o ponga in essere comportamenti che rendano inefficace la misura meno afflittiva
- Se la motivazione del provvedimento cautelare è carente sul punto della proporzionalità, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame limitato a quell’aspetto, ordinando la valutazione in diversa composizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →