Sentenza del 26/02/2019 n. 5563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha contestato la decisione della CTR Toscana, sostenendo che la sottofatturazione dei quantitativi e dei valori della merce non costituisse un'introduzione irregolare ai sensi dell'art. 202 del Codice doganale comunitario, poiché la merce era stata effettivamente presentata in dogana e accompagnata da una dichiarazione doganale. Secondo l'Agenzia, doveva quindi applicarsi l'art. 201, con responsabilità del dichiarante e del rappresentante indiretto. È stata inoltre contestata l'esclusione della responsabilità sulla base della buona fede, in assenza della prova dei presupposti richiesti per evitare il recupero a posteriori dei dazi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Dogane. Ha stabilito che, quando la merce è stata presentata in dogana e la dichiarazione riguarda effettivamente quella merce, anche se contiene dati falsi o incompleti su quantità e valore, si applica l'art. 201 del Codice doganale comunitario e non l'art. 202. Il dichiarante, compreso il rappresentante indiretto, resta pertanto responsabile dell'obbligazione doganale; la responsabilità può estendersi anche a chi ha fornito i dati errati, se era o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità. La buona fede non opera automaticamente: il dichiarante deve provare cumulativamente che il mancato pagamento derivi da un errore attivo dell'autorità doganale, non riconoscibile da un operatore diligente, e che siano state rispettate tutte le prescrizioni normative. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201
L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione; il sorgere dell'obbligazione è legato all'accettazione della dichiarazione in dogana.
La dichiarazione doganale accettata costituisce il fatto generatore dell'obbligazione doganale. Il dichiarante, incluso il rappresentante indiretto, risponde dei dati dichiarati anche quando la sottofatturazione venga scoperta successivamente.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 202
Introduzione irregolare di merci nel territorio doganale della Comunità.
Si applica quando la merce entra senza una dichiarazione doganale valida o senza alcun rapporto tra la merce effettivamente introdotta e quella dichiarata. Non si applica alla mera falsità o incompletezza dei dati relativi a merce effettivamente dichiarata.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lettera b)
I dazi non sono contabilizzati a posteriori quando ricorrono cumulativamente i presupposti dell'errore delle autorità, della sua non riconoscibilità da parte di un debitore in buona fede e del rispetto delle prescrizioni normative.
La buona fede non è sufficiente da sola per evitare il recupero dei dazi. Il dichiarante deve provare tutti i requisiti, incluso che l'errore sia imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale e non a dichiarazioni inesatte dell'operatore o di terzi.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 5
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo, o che lo dichiari senza disporre del potere di rappresentanza, è considerata agire a suo nome e per proprio conto.
La posizione del dichiarante è centrale. Il rappresentante indiretto è considerato dichiarante e, diversamente dal rappresentante diretto, è soggetto all'obbligazione doganale.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 199
La disposizione attuativa è richiamata nel quadro della responsabilità connessa alla correttezza degli elementi forniti nella dichiarazione doganale.
D.P.R. n. 43/1973, art. 40
È richiamato per la responsabilità del rappresentante indiretto quale soggetto che presenta la dichiarazione doganale.
Codice civile, art. 1176, comma 2
La diligenza richiesta nell'esercizio di un'attività professionale è valutata in relazione alla natura dell'attività svolta; il rappresentante doganale professionale deve quindi adottare una diligenza qualificata.
Codice civile, art. 2697
Chi intende avvalersi dell'esenzione dal recupero dei dazi deve provare i fatti costitutivi della relativa eccezione, inclusa la ricorrenza cumulativa dei presupposti dell'art. 220.
Massime di principio
- Se la merce è stata effettivamente presentata in dogana e la dichiarazione riguarda quella stessa merce, l'indicazione errata di quantità, valore o altri dati normalmente integra una dichiarazione inesatta disciplinata dall'art. 201, non un'introduzione irregolare ai sensi dell'art. 202.
- Il rappresentante indiretto, agendo quale dichiarante, può essere responsabile dei maggiori dazi anche se non ha partecipato alla frode dell'importatore e anche se l'illecito penale è imputabile esclusivamente a quest'ultimo.
- L'estraneità penale del dichiarante non esclude automaticamente la responsabilità tributaria doganale, che ha presupposti e finalità differenti.
- La buona fede del dichiarante non è sufficiente, da sola, a impedire il recupero dei dazi: occorre dimostrare un errore attivo dell'autorità doganale, non riconoscibile con la diligenza professionale, oltre al rispetto di tutte le prescrizioni applicabili.
- Il fatto che la dogana abbia effettuato un controllo fisico senza rilevare anomalie non dimostra automaticamente un errore esimente dell'autorità, soprattutto quando l'errore deriva da documentazione o dati falsi forniti dall'operatore.
- Per ridurre il rischio di responsabilità, il rappresentante può valutare l'agire quale rappresentante diretto, formalizzare adeguate garanzie contrattuali con l'importatore e conservare la documentazione relativa ai controlli svolti sui dati dichiarati.
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