Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore di Palermo CAT. -OMISSIS-Cont. Cap. del 2 aprile 2024, notificato in data 2 luglio 2024, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 26 luglio 2022 e, contestualmente, revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202401109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Palermo che, per l’assenza dal territorio dell’Unione europea dal 18 gennaio 2020 al 22 luglio 2022, ha respinto l’istanza di aggiornamento e revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto che l’assenza era giustificata da gravi e comprovati motivi, riconducibili all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla conseguente limitazione dei collegamenti aerei tra Italia e Cina. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, eventualmente per motivi di lavoro, anziché procedere alla revoca del titolo di lungo periodo. Il TAR ha disposto istruttoria chiedendo al Ministero degli Affari Esteri chiarimenti sulla possibilità, per i cittadini cinesi titolari di permesso UE di lungo periodo, di rientrare in Italia prima della cessazione dello stato di emergenza; il Ministero non ha fornito risposta.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto non controversa l’assenza del ricorrente, superiore ai dodici mesi, ma ha individuato la questione decisiva nella sussistenza di una ragione giustificatrice idonea a rendere incolpevole l’allontanamento. Considerata la chiusura dello stato di emergenza Covid-19 al 31 marzo 2022, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non potesse certamente essere presente in Italia sino a tale data. In assenza di chiarimenti del Ministero degli Affari Esteri e di prova, gravante sull’amministrazione ai sensi dell’art. 64 c.p.a., circa l’esistenza di voli e di ordinarie possibilità di rientro dalla Cina prima del 31 marzo 2022, il termine annuale previsto per la revoca doveva essere computato da tale data. La documentazione prodotta e l’allegazione del rientro con il primo volo straordinario disponibile il 22 luglio 2022 corroboravano la tesi dell’impossibilità o significativa difficoltà di rientro. Il provvedimento del Questore è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: […] d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”

    La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza superiore a dodici mesi richiede la verifica concreta dell’eventuale esistenza di una ragione giustificatrice dell’assenza, idonea a escluderne l’imputabilità allo straniero.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente ha invocato l’obbligo dell’amministrazione di valutare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno; la sentenza accoglie il ricorso sulla diversa questione relativa alla giustificazione dell’assenza e non sviluppa una specifica decisione autonoma su tale censura.

  • art. 64 c.p.a.

    L’amministrazione non ha assolto l’onere di provare, nonostante l’istruttoria disposta dal giudice, l’esistenza di voli e di ordinarie possibilità di rientro dalla Cina prima del 31 marzo 2022; tale carenza probatoria è stata valorizzata a favore del ricorrente.

  • d.l. n. 24 del 24 marzo 2022

    La cessazione dello stato di emergenza Covid-19 dal 31 marzo 2022 costituisce il riferimento temporale dal quale computare il termine annuale di assenza, in mancanza di prova della concreta possibilità di rientro anteriormente.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza dal territorio dell’Unione superiore a dodici mesi consecutivi, l’amministrazione deve valutare se l’assenza sia stata determinata da una ragione giustificatrice idonea a renderla incolpevole.
  • In presenza di restrizioni alla mobilità internazionale derivanti dall’emergenza Covid-19, il termine annuale di assenza non può essere computato automaticamente dall’inizio dell’allontanamento, quando risulti che il rientro era concretamente impedito o non ordinariamente praticabile; il computo decorre dalla cessazione dell’impedimento, ove l’amministrazione non dimostri una possibilità effettiva di rientro anteriore.
  • Nel giudizio amministrativo, quando il giudice dispone un’istruttoria per verificare la concreta possibilità di rientro dello straniero e l’amministrazione non fornisce i chiarimenti richiesti, la mancata prova dell’esistenza di collegamenti e modalità ordinarie di rientro può impedire di ritenere integrato il presupposto per la revoca del titolo di soggiorno.
  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per superamento del periodo massimo di assenza è illegittima se l’amministrazione non considera adeguatamente le circostanze eccezionali che hanno impedito il rientro e non dimostra la concreta imputabilità dell’assenza allo straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.