Sentenza del 12/05/2017 n. 11813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo la violazione dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In particolare, ha contestato che l'Ufficio avesse prodotto tardivamente documenti provenienti dall'Anagrafe tributaria, utilizzati per dimostrare l'errore nel calcolo dell'eccedenza d'imposta riportata dall'esercizio precedente, lamentando una lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente di produrre in appello qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza, purché il deposito avvenga entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, richiamato dall'art. 61. La mancata costituzione della contribuente nel giudizio di appello, frutto di una sua scelta, non impediva all'Ufficio di produrre validamente la documentazione. È stata quindi confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEG 1993. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, purché siano rispettati i termini processuali applicabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Estende al giudizio di appello le disposizioni relative al termine per il deposito dei documenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
Il deposito documentale deve avvenire entro il termine previsto dalla norma, la cui violazione non è stata contestata nel caso concreto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'emissione della cartella per il recupero di imposte risultanti da errori di calcolo o da dati non coerenti, come il riporto errato di eccedenze.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d'appello la produzione di documenti precedentemente disponibili non è automaticamente vietata: è sufficiente che avvenga entro il termine processuale previsto.
- La contestazione della tardività documentale deve dimostrare concretamente la violazione del termine applicabile; non basta sostenere che il documento sia stato prodotto dopo l'iscrizione a ruolo.
- La mancata costituzione o partecipazione al giudizio d'appello non impedisce alla controparte di esercitare le facoltà processuali previste dalla legge e non determina, di per sé, l'inutilizzabilità dei documenti depositati.
- Per contestare una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato occorre fornire elementi idonei a smentire i dati fiscali utilizzati dall'Amministrazione, non soltanto eccepire genericamente l'origine o il momento della produzione della documentazione.
- Il contribuente che risulta soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, anche quando la controversia riguarda esclusivamente una questione procedurale.
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