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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29904/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte non relativa alla pena e lasciando ferma l'affermazione di responsabilità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, a fronte della conferma della responsabilità già affermata in primo grado, ha rideterminato la pena e confermato il resto della decisione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento dell'imputato. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché generica e meramente fattuale, priva di specifica critica e non accompagnata dall'individuazione di concreti travisamenti delle emergenze processuali; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo coerente sull'attendibilità della persona offesa e sulla correttezza del riconoscimento, effettuato subito dopo il fatto con inseguimento e indicazione agli operanti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare l'apprezzamento delle prove senza individuare specifici errori logici o travisamenti del materiale processuale è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità.
  • La censura relativa all'attendibilità della persona offesa deve confrontarsi con la motivazione resa dai giudici di merito e indicare puntualmente gli elementi decisivi asseritamente trascurati o travisati; altrimenti la doglianza resta generica.
  • Il riconoscimento dell'imputato può essere valorizzato come elemento probatorio attendibile quando sia immediato e coerente con la dinamica dei fatti descritta dalla persona offesa e non emergano contraddizioni decisive nella sua deposizione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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