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Sentenza

Sentenza n. 1643/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 138/2024, relativa all’attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi, condannando il Ministero all’attribuzione dei relativi importi. La ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato ed era rimasta ineseguita, chiedendo al TAR di ordinare al Ministero il pagamento degli importi dovuti. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio la mancata prova della formazione del giudicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La documentazione prodotta consisteva in un certificato di non proposta impugnazione rilasciato dalla Cancelleria della Corte d’appello di Firenze, che rimetteva espressamente alla Cancelleria del Tribunale di Siena la verifica dei termini e della regolarità delle notifiche ai fini della certificazione del passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’azione di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario presuppone la prova dell’avvenuta formazione del giudicato. Tale prova non risultava acquisita, perché il certificato della Cancelleria della Corte d’appello di Firenze non attestava il passaggio in giudicato e rinviava alla Cancelleria del Tribunale di Siena, quale ufficio giudiziario dal quale proveniva la sentenza, la verifica dei termini e della regolarità delle notifiche. Il TAR ha precisato che è soltanto la cancelleria dell’ufficio giudiziario di provenienza a poter certificare il giudicato, essendo destinataria degli eventuali avvisi di impugnazione, anche se proposti davanti ad altro giudice o a un giudice incompetente. Non era utilizzabile neppure la non contestazione della controparte, poiché il Ministero non si era costituito e, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., la non contestazione opera nei confronti delle sole parti costituite. La rilevazione d’ufficio della questione è stata ritenuta compatibile con l’art. 73, comma 3, c.p.a.; la mancata comparizione del difensore non impediva il rispetto del contraddittorio mediante la segnalazione della questione. Le spese sono state dichiarate nulla per la mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La regola della non contestazione opera nei confronti delle sole parti costituite; pertanto, la mancata costituzione dell’amministrazione non consente di provare per non contestazione il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione decisiva, sottoponendola al contraddittorio delle parti, anche quando il difensore non compare all’udienza.

  • artt. 123 e 124 disp. att. c.p.c.

    Individuano il ruolo della cancelleria dell’ufficio giudiziario dal quale proviene la sentenza nella verifica degli avvisi di impugnazione e nella certificazione del passaggio in giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È richiamato quale disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è inammissibile se il ricorrente non fornisce una prova idonea dell’avvenuta formazione del giudicato.
  • La certificazione del passaggio in giudicato deve provenire dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario dal quale è stata pronunciata la sentenza, poiché tale ufficio è il destinatario degli eventuali avvisi di impugnazione e può verificare i termini e la regolarità delle notifiche.
  • Il certificato di non proposta impugnazione rilasciato da una cancelleria diversa da quella dell’ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza non prova il passaggio in giudicato quando rimetta a quest’ultimo ufficio le verifiche necessarie.
  • La mancata contestazione della controparte non costituita non può supplire alla mancata produzione della certificazione del giudicato, poiché l’art. 64, comma 2, c.p.a. limita l’operatività della non contestazione alle parti costituite.
  • La questione relativa alla mancata prova del giudicato può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con sottoposizione al contraddittorio; la mancata comparizione del difensore non impedisce tale rilievo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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